Contrattazione

Per malattia o infortunio il progetto di inserimento è sospeso e slitta in avanti

di Daniele Colombo

Fino al 31 ottobre 2021, i datori di lavoro privati potranno stipulare con i lavoratori disoccupati il contratto di rioccupazione, finalizzato a incentivare il loro inserimento nel mercato del lavoro nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19. Nonostante il Dl 73/2021 (articolo 41) fissi il termine al 31 ottobre 2021, si deve ritenere che i benefici previsti possano essere goduti dalle aziende purché il contratto sia sottoscritto entro il 31 ottobre.

Le regole del contratto
Il contratto di rioccupazione e il relativo progetto individuale di inserimento dovranno essere redatti in forma scritta, anche se questa non è richiesta per la validità del contratto, ma solo ai fini della sua prova.

Il contratto può essere stipulato solo dai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico.

Al termine del periodo di inserimento le parti sono libere di recedere dal contratto, nel rispetto del preavviso, decorrente dallo stesso termine. Durante il preavviso trova sempre applicazione la normativa sul contratto di rioccupazione, mentre se nessuna delle parti recede al termine del periodo di inserimento il contratto prosegue come un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il contratto di rioccupazione è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al quale si applica la normativa ordinaria in materia rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per quanto non espressamente previsto dall’articolo 41 del Dl Sostegni bis. In questo senso, quindi, saranno disciplinati dal Ccnl applicabile istituti quali ferie, permessi, malattia, infortunio, inquadramenti, livelli e così via.

Durante il periodo di inserimento, precisa sempre il decreto, trovano applicazione le sanzioni previste per il licenziamento illegittimo. Nello specifico, trattandosi di lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, troveranno applicazione le disposizioni previste dal Dlgs 23/2015 sul contratto a tutele crescenti.

Malattia o infortunio
Ci si chiede quale effetto possano avere sul progetto di inserimento eventuali eventi sospensivi, quali la malattia o l’infortunio. Il progetto di inserimento è prorogato in misura corrispondente oppure no? In attesa di chiarimenti, tenuto conto che al contratto di rioccupazione si applicano le norme generali sul rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si può sostenere che, nei limiti del periodo di comporto, la malattia o l’infortunio comportino una proroga del progetto di inserimento in una misura corrispondente all’assenza, così da poterne garantire la sua piena attuazione.

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