Contrattazione

Persone fragili in smart working oppure salta la tutela della malattia

di Enzo De Fusco

Dal 1° luglio , ancora una volta, i lavoratori fragili che non possono lavorare in modalità agile hanno perso la tutela della malattia Covid nel periodo emergenziale. E questo perché il nuovo Dl 105/2021, pubblicato in «Gazzetta ufficiale» il 23 luglio, si limita a estendere al 31 ottobre per i lavoratori fragili solo il diritto al lavoro agile previsto dall’articolo 26, comma 2-bis, del Dl 18/2020.

Protagonisti di questa tormentata vicenda sono quei lavoratori che non possono lavorare in azienda poiché si trovano in una condizione di elevato rischio contagio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992. Soggetti che allo stesso tempo svolgono una prestazione incompatibile con il lavoro da casa o nella modalità agile.

L’articolo 26 del Dl 18/2020 prevede due disposizioni per i lavoratori fragili.

La prima è contenuta nel comma 2, in cui è stabilito che fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile in base al comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati fragili il periodo d’assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente. Per costoro la stessa norma prevede che dal 17 marzo 2020 al 30 giugno 2021 i periodi di assenza dal servizio per malattia Covid non sono computabili ai fini del comporto.

La seconda, è contenuta proprio nel comma 2-bis, in cui è disposto che dal 16 ottobre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

La prima bozza del nuovo decreto diffusa dopo l’approvazione del Consiglio dei ministri prevedeva una proroga sia del comma 2, sia del comma 2-bis «fino al termine dello stato di emergenza». Con la pubblicazione in Gazzetta del decreto 105 spunta, invece, la sorpresa: l’articolo 9, comma 2, provvede a prorogare solo il comma 2-bis fino al 31 ottobre 2021. Ossia, dal 1° luglio fino al 31 ottobre 2021, l’attività dei lavoratori fragili è prioritariamente svolta in modalità agile. La norma però non modifica il comma 2 che riguarda i lavoratori fragili che non possono lavorare da remoto.

In questi casi, quindi, dal 1° luglio i lavoratori sono privi di retribuzione e di qualsiasi sostegno al reddito di natura emergenziale.

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