Contrattazione

Chance per superare il termine dei 24 mesi

di Arturo Maresca

L’effetto diretto del nuovo articolo 41-bis introdotto dalla legge 106/2021 è centrato sulle causali collettive che potranno legittimare rinnovi e proroghe del contratto a tempo determinato, ma non si esaurisce a questo.

Infatti, la nuova norma rivitalizza indirettamente altri e diversi rinvii alla contrattazione collettiva che, seppur già presenti nella disciplina generale del Ctd, di fatto non erano più praticabili a causa del decreto Dignità. Il riferimento è, in particolare, all’articolo 19, comma 2, del Dlgs 81/2015, che pone il limite dei 24 mesi per i rinnovi dei contratti a termine «intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore», consentendo però ai contratti collettivi di derogare al limite dei 24 mesi; deroga tuttavia in concreto paralizzata dalle causali legali del decreto Dignità che impedivano i rinnovi del Ctd (salvo quelli per ragioni sostitutive). Con l’articolo 41-bis i contratti collettivi (anche quelli aziendali) potranno non solo individuare le specifiche causali a fronte delle quali sarà possibile rinnovare un Ctd, ma anche fissare il limite temporale massimo alla loro reiterazione, derogando a quello legale dei 24 mesi.

Si può, quindi, dire che con l’articolo 41-bis il legislatore intende affidarsi alla contrattazione collettiva (a ogni livello) per promuovere responsabilmente l’occupazione temporanea, modulando causali e limiti temporali alla reiterazione dei Ctd: ciò avviene perché in un momento così difficile come quello attuale ogni risorsa occupazionale deve essere utilizzata e non può essere dispersa.

A sottolineare ulteriormente l’importanza dell’articolo 41-bis sulle causali collettive per rinnovi e proroghe del Ctd si deve evidenziare che il legislatore non pone alcun limite all’efficacia temporale della nuova norma, inserendola nell’ordinamento in modo strutturale. La norma generale sui rinnovi e le proroghe del Ctd (l’articolo 21, comma 01, del Dlgs 81/2015) subordina, infatti, la loro conclusione alle causali, specificando che sono quelle del comma 1 dell’articolo 19, all’interno del quale l’articolo 41-bis ha oggi collocato anche quelle ulteriori definite in sede collettiva.

Appare, quindi, chiaro che per i rinnovi e le proroghe del Ctd non rileva in alcun modo la questione relativa all’operatività del termine di efficacia temporale fino al 30 settembre 2022, previsto nell’altra e diversa disposizione inserita dall’articolo 41-bis nello stesso articolo 19, ma in un nuovo comma. Disposizione, quest’ultima, la quale rimette ai contratti collettivi (anche aziendali) l’individuazione delle causali che autorizzano la stipulazione di un contratto a termine di durata minima garantita non inferiore ai 12 mesi.

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