Contrattazione

All’esperto in salvataggi compensi da 4mila fino a 400mila euro

Secondo il Dl 118 la nuova figura dovrà favorire il negoziato sulle ristrutturazioni. Ammessi commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro

di Bianca Lucia Mazzei

L’esperto in ristrutturazioni aziendali sarà l’elemento cardine del nuovo percorso di aiuto delle imprese in difficoltà introdotto dal decreto legge 118 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 202 del 24 agosto scorso e denominato “Composizione negoziata della crisi”. Un soggetto terzo e indipendente cui il decreto affida compiti estremamente delicati e decisivi per le sorti dell’impresa che vanno dalla valutazione delle chance di risanamento, all’individuazione delle soluzioni più opportune, al supporto all’imprenditore nelle trattative con i creditori.

L’esperto non dovrà infatti sostituirsi all’imprenditore ma affiancarlo facilitando il dialogo con tutte le parti coinvolte nel risanamento. Per i creditori, l’esperto e la sua indipendenza sono invece garanzia di trasparenza e di assenza di tentativi dilatori.

In uno scenario in cui la fine delle misure di sostegno potrebbe tradursi per un elevato numero di aziende nell’incapacità di garantire la continuità aziendale, il ruolo attribuito all’esperto sarà quindi cruciale per il successo del nuovo percorso di emersione dalle crisi, del tutto volontario ed extragiudiziale previsto dal Dl 118/2021 e che sarà operativo dal 15 novembre.

Il decreto legge ha fatto invece slittare il sistema di allerta automatico e obbligatorio previsto dal Codice della crisi al 31 dicembre 2023, perché giudicato troppo rigido per far fronte alla situazione economica innescata dalla pandemia (che rischierebbe, anzi di aggravare) e ha rinviato le altre disposizioni del Codice al 16 maggio 2022 anche per adeguarle alla direttiva Insolvency (la 1023/2019). Lo slittamento non ha riguardato solo un pacchetto di norme che facilitano la composizione negoziata delle crisi (si veda il Sole 24 Ore del 23 agosto).

I requisiti

I professionisti che vogliono essere nominati esperti nei nuovi percorsi di composizione negoziata ( i compensi sono indicati dal Dl e riportati nella tabella a fianco) devono far parte degli elenchi che verranno formati presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione (e di Trento e Bolzano): potranno accedervi gli iscritti da almeno cinque anni agli Albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati e dei consulenti del lavoro. Ma, mentre per commercialisti ed esperti contabili basta l’anzianità di iscrizione, gli avvocati dovranno anche documentare precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione e i consulenti del lavoro di avere preso parte ad almeno tre procedure di ristrutturazione (accordi o concordati con continuità aziendale) portate a termine con successo. Possono essere inseriti nell’elenco anche coloro che, pur non iscritti in Albi, documentino di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da ristrutturazioni concluse positivamente e che non siano state successivamente oggetto di fallimento.

Tutti dovranno seguire la formazione obbligatoria, i cui contenuti verranno definiti da un decreto che il ministero della Giustizia dovrà varare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Dl e cioè entro il 24 settembre prossimo.

Le reazioni

Questi requisiti di accesso stanno però suscitando perplessità e richieste di modifica da apportare durante la conversione in legge. I revisori legali lamentano l’esclusione dei revisori che non fanno parte del sistema ordinistico. «Si tratta di quasi il 50% dei 137mila iscritti al registro – dice il presidente dell’Istituto nazionale revisori legali, Ciro Monetta –. È una scelta paradossale perché i revisori hanno proprio il compito di sottoporre eventuali anomalie all’attenzione dei referenti delle imprese. Chiederemo che la norma venga rivista dal Parlamento».

Anche i consulenti del lavoro ritengono che il requisito di accesso della partecipazione a tre procedure vada riconsiderato. «Potrebbe essere più importante aver seguito un solo fallimento di rilievo, durato anniv, piuttosto che tre piccoli - spiega Sergio Giorgini, esperto nella gestione delle crisi d’impresa della Fondazione nazionale consulenti del lavoro -. Il dato numerico non è un discrimine: ne basta una».

Secondo i commercialisti «il sistema funziona, ma - dice Andrea Foschi, consigliere nazionale con delega sulle procedure concorsuali - adesso è importante aprire subito un tavolo per la riforma definitiva del Codice della crisi».

L’IDENTIKIT 

L’elenco

Per essere nominati esperti nelle ristrutturazioni aziendali e, dunque, aiutare le imprese a valutare le chance di ripresa e indirizzarle verso una composizione negoziata della crisi, bisogna prima iscriversi negli elenchi che saranno formati presso le Camere di commercio dei capoluoghi di Regione e in quelle di Trento e Bolzano

L’accesso

Possono far parte degli elenchi degli esperti gli iscritti da almeno cinque anni agli Albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati e dei consulenti del lavoro. Inoltre, può essere inserito negli elenchi chi, pur non essendo iscritto ad Albi professionali, documenta di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei

debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata pronunciata successivamente una sentenza dichiarativa di fallimento o una sentenza di accertamento dello stato di insolvenza

I requisiti ulteriori

Per avvocati e consulenti del lavoro l’anzianità di iscrizione all’Albo deve accompagnarsi ad altri requisiti. I primi dovranno, infatti, documentare di avere esperienza nel campo nel campo delle ristrutturazioni aziendali e delle crisi d’impresa, mentre i consulenti del lavoro dovranno dimostrare di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati

La formazione

Gli iscritti all’elenco devono possedere una formazione specifica, i cui criteri saranno definiti da un decreto del ministero della Giustizia da emanare entro il 24 settembre prossimo

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