Contrattazione

Rimborsi ai volontari da disciplinare con delibera dell’ente

Con la riforma del Terzo settore scattano regole di trasparenza più puntuali e uniformi anche per i volontari, figura chiave nel mondo del non profit cui si legano precisi adempimenti come la tenuta di un registro ad hoc, obblighi assicurativi e documentazione dei rimborsi spese. Tutti aspetti a cui gli enti dovranno prestare attenzione per allinearsi alle disposizioni del Cts che introduce alcune innovazioni rispetto alla previgente disciplina di cui alla legge 266/1991.

È innanzitutto sancita l’incompatibilità del ruolo dil volontario con quello di lavoratore nel medesimo Ets, nonché l’esclusione di qualsivoglia forma di remunerazione. Al volontario può essere riconosciuto solo il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell’attività, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente con delibera dell’organo sociale competente (organo di amministrazione o assemblea). Per le spese di importo minore, è prevista tuttavia una semplificazione: entro la soglia di 10 euro giornalieri e 150 mensili, le spese potranno essere documentate dal volontario con autocertificazione in base al Dpr 445/2000, purché l’Ets deliberi preventivamente sulle tipologie di spese per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (articolo 17 del Cts). Resta fermo il divieto di attribuire ai volontari rimborsi spese forfetari. In caso di mancato rispetto di tale previsione, non solo il rimborso potrà essere oggetto di tassazione da parte delle Entrate ma inoltre il volontario che lo abbia ricevuto potrà essere qualificato come lavoratore con inevitabili conseguente ai fini del calcolo del rapporto volontari/lavoratori.

L’Ets dovrà inoltre istituire un apposito Registro, nel quale saranno iscritti tutti i volontari che prestano attività in via non occasionale. Questo adempimento riveste una fondamentale importanza anche ai fini assicurativi, considerato l’obbligo per gli Ets di assicurare tutti i volontari contro malattie, infortuni e responsabilità civile, con possibilità di stipulare – per i volontari che prestano attività continuativa – polizze cumulative e numeriche (articolo 18 del Cts). Come recentemente precisato del ministero del lavoro(nota 7180/2021), prima di essere posto in uso il Registro volontari dovrà essere vidimato dal notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale competente, in linea con la previgente disciplina dettata per le organizzazioni di volontariato (Dm 14 febbraio 1992). È bene ricordare, infatti, che in caso di sinistro sarà innanzitutto il Registro a far fede per l’individuazione dei soggetti assicurati. Va evidenziato che l’Ets dovrà assicurare anche eventuali volontari occasionali, non iscritti nel Registro: in tale ipotesi, potrebbero essere previste polizze nominative, legate alla singola attività.

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