Contrattazione

Lavoro stabile agli under 36: niente contributi per tre anni

Il nuovo addetto non deve mai aver avuto un contratto a tempo indeterminato. L’esonero vale per assunzioni o per trasformazioni di contratti a termine

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Quasi a fine anno ma il quadro operativo sull’esonero contributivo per assumere lavoratori under 36, scattato dal 1° gennaio 2021, è stato composto dall’Inps con il messaggio 3389 del 7 ottobre, dopo le prime istruzioni che erano arrivate con la circolare 56/2021. È il beneficio collegato alle assunzioni a tempo indeterminato (anche in somministrazione) e alle trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, previsto dalla legge 178/2020 (articolo 1, commi da 10 a 15). Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico, quelli di apprendistato, i contratti a chiamata e quelli con personale dirigenziale.

L’incentivo – riservato ai datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo – consiste nell’esonero contributivo Inps pari al 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite di 6mila euro annui, se assumono lavoratori che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Il requisito anagrafico si intende rispettato se il lavoratore, alla data dell’assunzione, ha un’età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

L’altra condizione soggettiva richiesta è che i lavoratori incentivati non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con un altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Il periodo agevolato sale a 48 mesi per i datori di lavoro che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva situata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’Inps ha precisato che la nuova misura è ulteriore e aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dalla legge 205/2017: quest’ultima, tuttora vigente, ai commi da 100 a 108, aveva introdotto lo stesso incentivo in via strutturale, con la differenza che l’esonero è fissato al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. In pratica, l’esonero è maggiorato al 100% per il solo biennio 2021-2022.

Diverse sono le condizioni richieste per accedervi. In primo luogo, vanno rispettati i principi generali per fruire dei bonus sulle assunzioni, individuati dall’articolo 31, del Dlgs 150/2015, con alcune eccezioni. Pertanto, gli incentivi non spettano: se l’assunzione viola il diritto di precedenza; se il datore o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro legate a una crisi o riorganizzazione aziendale, salve alcune specifiche ipotesi.

A differenza delle regole comuni sugli incentivi, poiché l’agevolazione ha una natura speciale, non occorre il rispetto delle condizioni indicate dall’articolo 31, comma 1, lettera a), del Dlgs 150/2015. In sostanza, l’esonero contributivo spetta anche se le assunzioni incentivate avvengono in attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro: si pensi, ad esempio, alle assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili (articolo 3, della legge 68/1999).

Un’altra eccezione ai principi generali è quella che concede il beneficio anche nell’ipotesi di licenziamento e successiva assunzione dello stesso lavoratore, entro i sei mesi, da parte di datori di lavoro collegati: in queste fattispecie, l’esonero, per il successivo rapporto, è riconoscibile per la durata dell’eventuale periodo residuo.

Devono sussistere anche la regolarità contributiva e il rispetto degli obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, oltre alle condizioni richieste dalla normativa sugli aiuti di Stato.

Oltre al rispetto dei requisiti generali appena citati, ne devono sussistire altri specifici: infatti, la norma prevede che l’esonero contributivo spetti ai datori che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei nove mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva. Diversamente, scatta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

I punti cardine

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