Contrattazione

Lavoratori a tempo indeterminato somministrati fino a settembre 2022

di Giampiero Falasca

La vicenda del continuo cambiamento delle regole in materia di somministrazione di manodopera rappresenta in maniera evidente l’approccio sbagliato che, da troppi anni, ha il legislatore sul tema del lavoro flessibile. A causa di un continuo errore di prospettiva, il giusto obiettivo – combattere il precariato – viene perseguito danneggiando proprio quegli strumenti contrattuali che servono ad accrescere le tutele del lavoro, come appunto la somministrazione, vero antidoto ai contratti precari quali le false partite Iva, le co.co.co irregolari, gli appalti illeciti e i contratti collettivi pirata.

Il legislatore nel corso di questa legislatura non si è curato di questo aspetto e, anzi, ha lavorato costantemente per smantellare la flessibilità regolare, prima con il decreto Dignità (Dl 87/2018), e poi con l’incomprensibile vicenda della somministrazione di lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Lo strumento

Ripercorriamo le tappe di questa vicenda. Da tanti anni era pacificamente applicata nel mercato del lavoro la prassi di eseguire contratti di somministrazione a termine mediante l’invio in missione di lavoratori a tempo indeterminato; una prassi che aumenta le tutele del lavoro e garantisce alle imprese un importante spazio di flessibilità. La legittimità di tale prassi era talmente scontata che una circolare del 2018 (la 17, curata dal ministero del Lavoro) la elencava fra le forme normali con cui si può eseguire un contratto di somministrazione.

La combinazione tra missione a termine e assunzione a tempo indeterminato genera anche un rilevante beneficio normativo: alla fine di un rapporto di somministrazione a termine della durata di 24 mesi, il lavoratore può proseguire la missione sulla base di un nuovo e distinto rapporto di somministrazione a termine. Un modo del tutto lecito (essendo coinvolto un rapporto dì lavoro a tempo indeterminato) di non applicare gli stringenti limiti previsti dal decreto dignità

La vicenda si complica nell’estate del 2020 quando, con l’approvazione del decreto Agosto (Dl 104/2020), spunta una norma che introduce un concetto scontato (afferma che si può eseguire la somministrazione a termine con lavorati assunti a tempo indeterminato), ma aggiunge un elemento che scontato non è, peggiorando il quadro vigente: tale legittimità è infatti «a tempo», nel senso che sopravvive solo fino al 31 dicembre 2021. Una scadenza che avrebbe avuto un impatto devastante sul mercato del lavoro (secondo alcune stime credibili, sarebbero rimasti a casa circa 100mila lavoratori somministrati).

Con un balzo di realismo, il Dl 146/2021 nella versione approvata dal Governo ha preso atto di questo rischio e ha cancellato la scadenza del prossimo 31 dicembre.

Nuova scadenza

In questo modo, la questione sembrava definitivamente risolta, ma, come si diceva, il legislatore ha fatto riemergere questa incomprensibile e ideologica avversione a questa forma contrattuale, e in sede di conversione del decreto è stata reintrodotta una scadenza, questa volta al 30 settembre 2022.

Una scadenza che sembra fatta apposta per piantare la bandiera ideologica senza poi concretamente incidere sulla materia: è prevedibile, e auspicabile, che quando si avvicinerà tale data l’ideologia lascerà il campo al pragmatismo e verrà ancora una volta sventato il tentativo di cancellare per decreto il lavoro regolare. Anche perché, ove questa norma restasse in vita, alla scadenza del prossimo anno le imprese e le agenzie per il lavoro dovrebbero fare una scelta netta: chiudere il rapporto di somministrazione, lasciare senza missione il dipendente e, in caso di mancanza di una nuova opportunità lavorativa, licenziarlo. Prima di tale scadenza, il rapporto potrà continuare a essere utilizzato, anche se le imprese e i lavoratori vengono lasciati nell’incertezza che inevitabilmente produce un cambiamento cosi ossessivo e ripetuto delle norme. Eppure, come si diceva, parliamo di una forma contrattuale che produce un beneficio per entrambe le parti. Il lavoratore viene assunto a tempo indeterminato dall’agenzia per il lavoro, beneficiando delle tutele che offre la contrattazione collettiva di settore, mentre le imprese possono godere di una “prova lunga” o comunque coprire fabbisogni temporanei di manodopera senza impegnarsi per periodi più lunghi di tale esigenza.

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