Contrattazione

Per i lavoratori assunti dalle agenzie somministrazione a tempo limitata

di Giampiero Falasca

I continui cambiamenti normativi che accompagnano la somministrazione di manodopera testimoniano la difficoltà del legislatore di comprendere fino in fondo, a oltre 20 anni dalla sua introduzione nel nostro Paese, la funzione positiva che svolge questa forma contrattuale per tutto il mercato del lavoro, grazie alla sua capacità di accoppiare tutele forti per chi lavora e flessibilità per le imprese.

Somministrazione a termine

Emblematica è la vicenda della somministrazione a tempo determinato di lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie: si tratta di una particolare forma la prestito di manodopera, nella quale l’agenzia per il lavoro e l’impresa utilizzatrice concordano una somministrazione a termine di lavoratori, che viene poi eseguita dall’agenzia stessa con l’utilizzo di personale assunto a tempo indeterminato. Una forma intermedia tra le due tipologie classiche di somministrazione - quella a termine, eseguita con lavoratori assunti a tempo determinato, e quella a tempo indeterminato, eseguita con lavoratori assunti a tempo indeterminato - che produce un beneficio per entrambe le parti. Il lavoratore viene assunto a tempo indeterminato dall’agenzia per il lavoro, beneficiando delle tutele che offre la contrattazione collettiva di settore e fruendo di un contratto che ha una durata superiore alla singola e specifica missione. Le imprese, dal canto loro, possono coprire fabbisogni temporanei di manodopera senza impegnarsi per periodi più lunghi di tale esigenza.

Questa forma di somministrazione è sempre esistita da quando è stato introdotto il lavoro tramite agenzia, ma è diventata molto importante dopo l’approvazione, nel 2018, del cosiddetto decreto “Dignità”, che ha reso più difficile l’utilizzo della somministrazione a tempo determinato.

La legittimità di tale forma contrattuale era talmente scontata che la circolare del ministero del Lavoro 17 del 2018 la elencava tra le forme normali con cui si può eseguire un contratto di somministrazione.

Utilizzo con scadenza

Nonostante nessuno ne avesse mai messo in dubbio l’utilizzabilità, un legislatore frettoloso decide, nell’estate del 2020 (nel decreto “Agosto”, 104/2020) di approvare una norma che afferma un concetto scontato (si può eseguire la somministrazione a termine con lavoratori assunti a tempo indeterminato), aggiungendo che può essere inviato in missione per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, il lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini per l’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La norma ha aggiunto però un elemento che scontato non è, e anzi ha peggiorato il quadro vigente: la legittimità dell’utilizzo è a “a tempo”, nel senso che sopravvive solo fino al 31 dicembre 2021.

La concreta applicazione di questa norma avrebbe avuto un impatto devastante sul mercato del lavoro. Per evitare tali conseguenze, il decreto su fisco e lavoro (Dl 146/2021) ha cancellato la scadenza del 31 dicembre 2021.

Quando la questione sembrava definitivamente risolta, durante l’iter di conversione in legge del Dl 146/2021, è stata reintrodotta una scadenza, questa volta al prossimo 30 settembre del 2022 (articolo 11, comma 15 del Dl 146/2021, convertito dalla legge 215 del 17 dicembre 2021).

Gli effetti dello stop

L’applicazione di questa scadenza per la somministrazione a termine di lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie potrebbe avere effetti molto negativi sul mercato del lavoro. Eventuali contratti commerciali di somministrazione che avessero una durata successiva al 30 settembre 2022 dovrebbero, infatti, essere interrotti (qualora combinassero il rapporto commerciale a tempo con l’utilizzo di lavoratori assunti a tempo indeterminato), con l’immediata cessazione delle relative missioni di lavoro (e il conseguente licenziamento di quei dipendenti non ricollocabili altrove). Una norma che, applicata bene, avrebbe quindi l’incredibile effetto di lasciare senza lavoro quei dipendenti che, a parole, vorrebbe invece tutelare. Di fronte a una conclusione così irrazionale, è prevedibile che, con l’approssimarsi della nuova scadenza, sarà nuovamente rivisto o cancellato questo termine. Sino ad allora, quali che siano le scelte future del legislatore, il rapporto di lavoro dell’azienda utilizzatrice con il lavoratore somministrato a termine potrà continuare senza modifiche immediate.

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