Contrattazione

Sì alle causali contrattuali ma attenzione al rischio di ritorno al contenzioso

di Giampiero Falasca

Il decreto “Dignità” del 2018 ha avviato una forte azione di contrasto contro il lavoro a tempo determinato e la somministrazione di manodopera, identificati come i principali strumenti di precarizzazione del lavoro. Questa valutazione si è rivelata sbagliata, perché ha favorito forme di lavoro meno tutelanti. Per riparare in parte a questa scelta, la legge 106 del 2021, di conversione del cosiddetto decreto Sostegni bis (Dl 73/2021), ha fatto una parziale retromarcia sul principale strumento introdotto dal decreto “Dignità” per limitare l’utilizzo del lavoro a termine, le codiddette causali.

La legge ha assegnato alla contrattazione collettiva (di qualsiasi livello) il potere di individuare delle causali aggiuntive per consentire la proroga (oltre i 12 mesi) o il rinnovo dei contratti a termine (tanto diretti, quanto a scopo di somministrazione). Una misura questa, che, per acquisire concretezza dovrà tramutarsi in norme e accordi collettivi: fino a quando le parti sociali non coglieranno questa opportunità, infatti, l’innovazione resterà lettera morta.

E anche ove decidessero di procedere, le parti dovranno tenere a mente che il meccanismo delle causali ha, da sempre, un grande difetto: incentiva il contenzioso e rende incerti e instabili i rapporti a tempo determinato.

Le parti sociali, quindi, avranno il potere di individuare le «specifiche esigenze» che consentono di prorogare o di rinnovare i rapporti a tempo, ma dovranno farlo tenendo conto di alcuni elementi di rischio insiti in questo meccanismo.

Il principale rischio sta nel fatto che, secondo la legge, dovrà trattarsi di causali «specifiche». Questo inciso, che proviene direttamente dal contenzioso sulle causali che ha caratterizzato la normativa precedente, deve indurre le parti alla massima prudenza, per prevenire la rinascita di quell’orientamento giurisprudenziale (criticabile, ma prevedibile) che portava all’annullamento dei contratti a tempo in caso di mera ripetizione delle causali definite dalla legge. Gli accordi collettivi dovranno sfuggire alla tentazione di definire causali troppo generiche, e i contratti individuali dovranno adattare le causali collettive al caso concreto, indicando di volta in volta gli elementi specifici e oggettivi che legittimano l’uso della causale collettiva.

La legge 106/2021 ha introdotto una seconda novità: la possibilità per gli accordi collettivi di individuare specifiche causali che consentono di stipulare un rapporto a termine per una durata superiore a 12 mesi. Questa fattispecie (articolo 41-bis della legge 106/2021, comma 1.1), separata da quella prevista dal comma 1, è applicabile solo fino al 30 settembre 2022. Entro tale data, le parti sociali potranno stipulare intese collettive che, nel rispetto dei limiti già indicati per le causali delle proroghe e dei rinnovi, consentiranno la stipula di rapporti con durata superiore a 12 mesi.

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