Contrattazione

Rider, presunzione di subordinazione in un Ddl del governo

Il Governo lavora a un disegno di legge sulle piattaforme digitali che introdurrebbe «una presunzione semplice di rapporto di lavoro subordinato qualora la piattaforma digitale eserciti il controllo su determinati elementi dell’esecuzione del lavoro». In sostanza si riconoscerebbe quello dei rider, per esempio, come lavoro subordinato. Lo riferisce l’agenzia parlamentare Public Policy, sulla base di una prima bozza di testo.

La subordinazione, nello specifico, scatterebbe qualora la piattaforma digitale eserciti il controllo su determinati elementi dell’esecuzione del lavoro. Sarebbero definiti quali indici di subordinazione cinque elementi: determinazione effettiva del corrispettivo o fissazione di un suo tetto massimo; obbligo di rispettare regole vincolanti anche per quanto riguarda l’aspetto esteriore oppure il comportamento nei confronti del destinatario del servizio o l’esecuzione del lavoro; controllo, anche attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, dell’esecuzione del lavoro; limitazione, anche mediante sanzioni o conseguenze pregiudizievoli per il lavoratore, della libertà di organizzare il proprio lavoro in autonomia, in particolare della facoltà di scegliere l’orario di lavoro, di accettare o rifiutare incarichi o di avvalersi di subappaltatori o sostituti; limitazione della possibilità di costruire una propria clientela o di svolgere prestazioni lavorative per terzi. Le norme allo studio amplierebbero ai rider le tutele in materia di trattamento economico, disciplina antidiscriminatoria, salute e sicurezza sul lavoro, copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali.

Sul tavolo del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, punta inoltre a introdurre nell’ordinamento italiano la definizione di “piattaforma di lavoro digitale”. Per questa si intenderebbero i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal datore di lavoro o dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione della prestazione di lavoro. Sarebbe poi prevista la definizione di “lavoro intermediato da piattaforma digitale”. In questo caso si intenderebbe “il rapporto di lavoro la cui prestazione, compresa quella di natura intellettuale, è intermediata da una piattaforma digitale che condiziona le modalità di esecuzione della prestazione”.

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