Contrattazione

Lavoro a termine o a chiamata: ecco i contratti «estivi»

A determinare la scelta sono durata e modalità dell’impegno richiesto

di Cristian Valsiglio

Baristi, camerieri, bagnini, commessi, impiego nei parchi divertimento o in villaggi turistici: sono alcune delle soluzioni lavorative più gettonate dagli studenti nel periodo estivo. Ma come possono essere gestite dal punto di vista giuslavoristico? Quali contratti di lavoro potranno essere utilizzati? Diverse sono le soluzioni offerte dalla normativa vigente. In prima battuta si può fare riferimento al contratto a tempo determinato.

Contratto a tempo determinato

Questo può essere stipulato liberamente per un massimo di 12 mesi: oltre tale periodo, ovvero in caso di rinnovo, sarà necessario, tuttavia, apporre al contratto una specifica causale. Non è comunque possibile con il medesimo lavoratore superare complessivamente i 24 mesi anche con più contratti a termine. Il contratto di lavoro potrà essere a tempo pieno o a tempo parziale, in quest’ultimo caso potrà riguardare anche solo alcune giornate della settimana.

Un’altra soluzione è il contratto a termine stagionale. Tale contratto consente la ripetibilità della prestazione nelle differenti stagioni senza la necessità di apporre specifiche causali anche superando complessivamente i 24 mesi. Il Dpr n.1525 del 1963 elenca le attività stagionali ex lege. Ai nostri fini rientrano, in particolare, le attività svolte in colonie montane, marine e curative e le attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi.

Contrattazione collettiva

Altre ipotesi di stagionalità possono essere individuate dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale. È importante in tale caso che l’accordo collettivo sia sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero, in caso di accordo aziendale, dalle loro rsa o dalla rsu. Ad esempio, il contratto del turismo e dei pubblici esercizi regolamenta forme di stagionalità a favore di aziende cosiddette di “stagione” (che chiudono per una parte dell’anno) o per intensificazione dell’attività sia di carattere stagionale sia per periodi connessi a festività, per lo svolgimento di manifestazioni o per iniziative commerciali e/o promozionali. Gli studenti, nel settore del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi, potranno svolgere l’attività lavorativa nel weekend con contratti di lavoro part time di 8 ore.

Per il ministero del Lavoro, il weekend comprende il periodo tra le ore 13 del venerdì e le ore 6 del lunedì mattina. Solo nel turismo e nei pubblici esercizi è, invece, possibile stipulare contratti di massimo 3 giorni per banqueting, meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, attività del fine settimana o in occasione delle festività (lavoro extra e di surroga).

Chiamata e collaborazioni

È possibile assumere lo studente anche tramite il contratto di lavoro intermittente (cosiddetto a chiamata). Tale contratto può essere stipulato a tempo indeterminato o a termine senza necessità di indicare specifiche causali. Il contratto a chiamata può essere stipulato liberamente con giovani con meno di 24 anni di età ovvero per attività quali quelle di cameriere, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie ed esercizi pubblici in genere. È consentita anche la forma dell’apprendistato in cicli stagionali.

Infine, per alcune attività, che potranno essere svolte senza vincolo di subordinazione, non è esclusa la chance di instaurare collaborazioni autonome e occasionali o collaborazioni coordinate e continuative. Prestazioni di lavoro occasionale presso famiglie, ad esempio lezioni private di sostegno, potranno essere retribuite tramite il libretto di famiglia.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©