Contrattazione

Pa, per le assunzioni di supporto al Pnrr via libera impossibile senza i bilanci

In esercizio provvisorio non ci sono le risorse per certificare la sostenibilità. Finanziabili solo contratti limitati nel tempo con i fondi programmati e non spesi

di Francesco Bruno

Nonostante le molte norme sul tema, le assunzioni per i progetti Pnrr presentano ancora molti ostacoli.

Per quel che riguarda la spesa, il problema non si pone per il personale destinato ai progetti di cui gli enti hanno la titolarità diretta, perché i costi possono essere posti a carico del Pnrr seppure con i limiti percentuali rispetto al quadro economico fissati dalla Rgs (circolare 4/2022). Non altrettanto superabili sono i problemi per le assunzioni necessarie alle iniziative di assistenza tecnica e per il rafforzamento delle funzioni ordinarie dei serviz interni, da caricare sui bilanci locali.

Questi contratti possono costare fino a 600 milioni (Sole 24 Ore del 25 aprile), tutti in deroga ai tetti ordinari salvo il limite di spesa aggiuntiva determinata con i parametri ex articolo 31-bis, comma 1 del Dl 152/2021. Ma resta il problema della copertura. E non solo.

Con il reiterato rinvio del termine per l’approvazione dei bilanci, la questione investe non solo le amministrazioni, che devono trovare difficili spazi finanziari nella gestione provvisoria per fronteggiare le maggiori spese, ma anche degli organi di revisione che devono asseverare la correttezza delle coperture.

Proprio in questa verifica si incontra un problema di difficile soluzione in esercizio provvisorio. Se infatti per le assunzioni che possono essere poste a carico del Pnrr la norma (articolo 15, comma 4-bis del Dl 77/2021) autorizza a iscrivere in bilancio gli stanziamenti di entrata e spesa anche in esercizio o in gestione provvisoria, non altrettanto è possibile per le variazioni al bilancio provvisorio necessarie per le assunzioni a carico dell'ente.

A fronte del bisogno di velocizzare gli ingressi di nuovo personale per sopperire alle nuove esigenze organizzative connesse al Pnrr, le risorse disponibili in esercizio provvisorio sul bilancio provvisorio (competenza 2022 del bilancio pluriennale 2021-2023) sono limitate alle disponibilità, sempre se esistono, derivanti dalle economie per assunzioni programmate nell’anno precedente per il 2022 e non effettuate e alle minori spese non programmate nell’anno precedente per cessazioni dal servizio che interverranno nello stesso anno.

Ma anche qualora le risorse finanziarie fossero reperibili, ecco presentarsi il nuovo ostacolo posto dall’articolo 31-bis, comma 1 del Dl 152/2021, in base al quale «le assunzioni sono subordinate all’asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio».

Ma l’organo di revisione non è in condizione di avallare una spesa pluriennale che, in esercizio provvisorio, può essere impegnata solo sul bilancio provvisorio 2022 e non sugli ancora inesistenti stanziamenti di bilancio 2023 e 2024; di conseguenza non può asseverare il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.

È evidente che la norma non è coerente con le finalità che si intendevano perseguire. Ed è plausibile che, in mancanza di bilancio, queste assunzioni non possono che essere limitate a un periodo temporale ridotto, anche a poche settimane, con successivo rinnovo con l’approvazione del bilancio 2022/24 dove saranno allocate le risorse per la copertura pluriennale della spesa.

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