Contrattazione

Minimale da rispettare per le cooperative in crisi

di Luigi Caiazza

Nel caso di crisi aziendale, dichiarata in base all'articolo 6 della legge 142/2001, che preveda la riduzione dei trattamenti retributivi, l'obbligazione contributiva andrà quantificata sulla base dell'imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, ma sempre nel rispetto del minimale contributivo previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 389/1989.

In sintesi è quanto contenuto nella nota 1089/2022 dell'Ispettorato nazionale del lavoro che riepiloga il contenuto del più dettaglio parere espresso dall'ufficio legislativo del ministero del Lavoro (nota 4576/2022) che, a sua volta, ribadisce la validità delle risposte agli interpelli 7/2009 e 48/2009, con le quali è stato affermato che, sulla scorta del combinato disposto degli articoli 4 e 6 della legge 142/2001, nell'ipotesi di piani di crisi aziendali, all'obbligazione contributiva trovano applicazione i termini sopra indicati.

Tale principio trova la sua fonte nell'articolo 6, il quale stabilisce che il regolamento interno delle cooperative deve contenere in ogni caso l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e sia altresì prevista la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi nei termini indicati dall'articolo 3, comma 2, lettera b), fatto salvo il rispetto del trattamento economico minimo individuato dal Ccnl del settore o della categoria affine.

Ma è soprattutto all'articolo 1 che rinvia la nota ministeriale, nella parte in cui, dopo aver richiamato le diverse prestazioni di «attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento», in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi rapporti di collaborazione coordinata od occasionale, stabilisce che dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro, in qualsiasi forma, derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale.

È dunque la legge 142/2001 a individuare tante discipline previdenziali (e contributive) quanti sono i rapporti di lavoro, in qualsiasi forma, che si svolgono nel lavoro cooperativo al quale guardare, senza schemi precostituiti. In altri termini si tratta di una integrazione di fonte legale (nella fattispecie è la legge che abilita, in modo diretto e con carattere di generalità, i regolamenti a provvedere in tal senso) della disciplina dei minimali contributivi prevista dall'articolo 1 della legge 389/1989 che, appunto, richiama non solo le retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva ma anche quelle derivanti da legge o regolamento.

In conclusione, se in via ordinaria il minimale contributivo dei soci con rapporto di lavoro subordinato è regolato in via generale con riferimento alle retribuzioni contrattuali, come per qualsiasi lavoratore subordinato, nell'ipotesi si versi nelle condizioni di crisi, il minimale della legge 389/1989.

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