Contrattazione

Accordo annuale sugli integrativi nella (lunga) attesa del contratto

Domani nuovo tavolo all’Aran ma anche in caso di pre-intesa entrata in vigore a fine anno. Nel decentrato da stabilire le risorse per le progressioni e i possibili aumenti dei premi

di Gianluca Bertagna, Davide D’Amico

La prossima riunione all’Aran sul contratto nazionale delle Funzioni loclai è in programma domani. Agenzia e sindacati provano ad accelerare, anche se sono diversi i nodi ancora irrisolti, in particolare sul nuovo inquadramento dei profili professionali e la ridefinizione di alcune indennità. In ogni caso, l’ombra del nuovo contratto si allunga fino all'autunno, perché una volta stipulata la preintesa ci vorranno alcuni mesi per arrivare all’entrata in vigore dell’accordo, difficilmente ipotizzabile prima di novembre.

A questo punto si pongono alcune questioni sulla contrattazione integrativa per il 2022 in ogni amministrazione. Considerato che gli enti dovrebbero ormai avere costituito il fondo decentrato di quest’anno, occorre tenere conto che l’arrivo del nuovo contratto nazionale imporrà, in autunno, di integrare le somme.

Si dovranno inserire, in parte obbligatoriamente (sulle stabili) e in parte con margini di discrezionalità (sulle variabili), gli importi che il contratto nazionale 2019/2021 destinerà alle risorse decentrate. Importi che, almeno per quelli obbligatori, dovrebbero essere esclusi dal rispetto del limite 2016 al trattamento accessorio.

Costituito il fondo con le regole attuali e in attesa del ritocco, il dubbio è come procedere con la contrattazione integrativa.

L’arrivo del contratto nazionale quando l’anno volgerà al termine alimenta tra gli operatori l’ipotesi della stipula di un accordo ponte, che traghetti le relazioni sindacali all’appuntamento con il futuro integrativo 2023/2025. L’anno prossimo infatti ci sarà la stipula di un contratto integrativo triennale che si annuncia ricco di novità. Tra queste, ad esempio, le regole per i differenziali stipendiali.

Nel frattempo però non ha senso adagiarsi in un’attesa passiva degli eventi. Va ricordato che quest’anno neppure è necessario richiamarsi al concetto di “accordo ponte” perché, anche se l’integrativo attuale può essere scaduto, si applica il principio della sua ultrattività, ex articolo 8 comma 7 del contratto del 21 maggio 2018.

Se le parti lo ritengono, si potrà stipulare un accordo per la sola parte economica, che disciplini la ripartizione delle risorse disponibili a contrattazione vigente, secondo l’articolo 7, comma 4, lettera a) del contratto nazionale attuale. Se le risorse stabili disponibili lo consentono, ad esempio, le parti potranno prevedere nuove progressioni orizzontali, secondo le regole attuali. Le procedure avviate al sopraggiungere del nuovo contratto saranno certamente fatte salve.

L’accordo annuale potrebbe anche prevedere, seppure definito a monte dell’entrata in vigore del nuovo nazionale, che le somme ulteriori che quest’ultimo porterà ad aggiungere al fondo 2022 siano destinate, per quest’anno, a incremento della premialità, con l’effetto di alimentarla in vista della sua possibile remunerazione nel 2023. In questo modo non sarà necessario tornare al tavolo dopo l’arrivo del rinnovo contrattuale e l’adeguamento della consistenza del fondo. D’altronde ad autunno inoltrato sarebbe difficile ipotizzare, per quelle somme utilizzi diversi.

Una volta noto il nuovo contratto nazionale, le parti potranno aprire le trattative per l’integrativo triennale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©