Contrattazione

Applicazione articolata per il lavoro a chiamata e il settore agricolo

L’Ispettorato del lavoro ha chiarito che l’orario non va indicato ai co.co.co

di Alessandro Rota Porta

Sul piano pratico l’applicazione degli obblighi relativi all’orario di lavoro previsti dal nuovo articolo 1, del Dlgs 152/1997, come modificato dal decreto Trasparenza, fatica a conciliarsi con alcune tipologie contrattuali che, per propria natura, non sono regolate da un orario programmabile.

La circolare 4/2022 dell’Ispettorato nazionale del lavoro ha contribuito a chiarire la portata della nuova disciplina nei confronti dei committenti di collaborazioni coordinate e continuative, anche etero-organizzate, nonché dei contratti di collaborazione occasionale di cui all’articolo 54-bis, del Dl 50/2017 (quelle riferite al cosiddetto Libretto famiglia) specificando che il dato relativo all’orario di lavoro può anche essere omesso: d’altra parte – in queste ipotesi – è lo stesso Dlgs 104/2022 a stabilire che la lista delle informazioni va resa a queste figure «nei limiti della compatibilità».

Maggiori problemi gestionali si riscontrano, invece, quando l’applicazione delle nuove disposizioni tocca il lavoro a chiamata e quello agricolo. Nel caso del lavoro a chiamata, il Dlgs 104/2022 giunge a prescrizioni contrastanti: da un lato, con la riforma del comma 1, dell’articolo 15, del Dlgs 81/2015 (operata dal comma 2, dell’articolo 5) che riporta i contenuti obbligatori del contratto di lavoro intermittente, sul tema dell’orario di lavoro, prevede alla lettera c) l’indicazione delle eventuali ore retribuite garantite e alla lettera g) che siano individuate «le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative».

In sostanza, secondo questa disposizione, la programmazione del lavoro dovrebbe essere portata a conoscenza del lavoratore solo se prevista, potendo comunque il contratto essere validamente stipulato anche senza questa indicazione. In realtà, sempre il riformato comma 1, dell’articolo 15 stabilisce in premessa come anche al rapporto di lavoro a chiamata vadano fornite tutte le informazioni dell’articolo 1, comma 1, del Dlgs 152/1997. Nelle more di un auspicabile chiarimento di prassi, per non incorrere in sanzioni, la soluzione potrebbe essere quella di riportare comunque le giornate e le fasce orarie presunte in cui inizia e finisce l’attività precisando che – in caso di variazione – il lavoratore sarà informato entro il primo giorno di decorrenza delle modifiche.

Più complicato appare adattare queste regole al contratto di lavoro agricolo, anch’esso coinvolto dalla riforma: non solo resta improbabile definire una puntuale programmazione ma neppure è agevole riportare le informazioni sussidiarie richieste dalla lettera p) dell’articolo 1, riferita all’orario di lavoro non programmabile. Anche qui, però, al momento l’obbligo non appare tralasciabile.

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