Contrattazione

Nelle società sportive collaborazioni fino a 18 ore

di Andrea Mancino e Gabriele Sepio

Sport, volata finale per il correttivo al decreto di riforma del lavoro sportivo e degli enti dilettantistici. Il Consiglio dei ministri ha approvato il 28 settembre il decreto correttivo al Dlgs 36/2021 in tema di enti professionistici e dilettantistici e lavoro sportivo. Diverse le modifiche apportate che saranno efficaci dal 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore del decreto 36/21, come da ultimo prorogata.

In primo luogo tra le forme giuridiche ammissibili per gli enti dilettantistici viene espressamente inserita quella delle società cooperative di cui al libro V, titolo VI del Codice civile. Un’integrazione opportuna posto che, in assenza dell’intervento correttivo, diverse sarebbe state le società sportive dilettantistiche (Ssd) a rischio cancellazione dal Registro.

Altro aspetto riguarda poi il rapporto sport e Terzo settore. Si conferma non solo la possibilità della doppia iscrizione nel Registro del Terzo settore (Runts) e nel Registro attività sportive dilettantistiche ma se ne regolano anche gli effetti. In particolare, stando alle novità, per gli enti sportivi che abbiano anche la veste di ente del Terzo settore (Ets), la disciplina contenuta nel Dlgs 36/21 trova applicazione solo con riferimento all’attività sportiva dilettantistica. Con la conseguenza che, in base a tale impostazione, le attività diverse da quelle riconosciute dal Coni non si qualificherebbero come secondarie e strumentali, ma come attività di interesse generale ove riconducibili ai settori di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo settore (Cts).

Viene definitivamente meno la figura dell’amatore, la cui disciplina aveva creato non poche criticità collocandosi a metà tra un lavoratore e un volontario con possibilità di percepire compensi occasionali e rimborsi forfettari. La modifica va salutata con favore anche nell’ottica di un allineamento con la normativa in tema di volontariato contenuta nel Terzo settore.

Al pari del Codice del Terzo settore, si introduce l’obbligo dell’assenza di remunerazione per il volontario sportivo che potrà dunque contare solo sui rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate. A differenza del Codice del terzo settore, tuttavia, il decreto correttivo non fissa massimi, giornalieri e mensili, per le spese rimborsabili al volontario, né prevede la possibilità di autocertificazione delle stesse.

Le novità più rilevanti riguardano tuttavia il lavoro sportivo. Viene correttamente ampliata la categoria di lavoratore anche ai tesserati che svolgono mansioni “sportive”, fissando dei parametri per attribuire ai rapporti di collaborazione la qualifica di lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.

In base alla nuova formulazione, la prestazione si considera co.co.co. ove la durata non superi le 18 ore settimanali (esclusa la partecipazioni a manifestazioni sportive) e la prestazione sia coerente con i regolamenti tecnico-sportivi delle Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.

Restano tuttavia alcuni nodi. L’introduzione di un rigido parametro di tipo quantitativo non consente di risolvere tutte le criticità. Al superamento del plafond di ore stabilite, infatti, non varrebbe la presunzione assoluta, ma resterebbe aperta la possibilità di ricondurre il rapporto alla fattispecie di lavoro subordinato con gravi conseguenze sanzionatorie. Da evidenziare infine l’introduzione dell’ipotesi di esclusione circa la possibilità di recupero contributivo per le collaborazioni iniziate prima del 1 gennaio 2023, ossia prima dell’entrata in vigore del decreto (articolo 35, comma 8-quater, Dlgs 36/2021).

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