Previdenza

Così la domanda di prestazioni familiari all'estero

di Andrea Costa

La domanda di prestazioni familiari è presentata all'istituzione competente (art. 60, co. 1, reg. (Ce) 16.9.2009, n. 987) che la esamina sulla base delle informazioni dettagliate fornite dal richiedente tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la situazione familiare del richiedente (art. 60, co. 2, reg. (Ce) 16.9.2009, n. 987). Qualora l'avente diritto alle prestazioni non eserciti tale diritto, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile tiene conto della domanda di prestazioni familiari presentata dall'altro genitore o assimilato o dalla persona o ente che ha la tutela dei figli. Dall'analisi della documentazione acquisita, l'istituzione a cui è stata presentata la domanda può ritenere:
a) applicabile in via prioritaria la propria legislazione: erogherà le prestazioni familiari a norma della propria legislazione (art. 60, co. 2, reg. (Ce) 16.9.2009, n. 987);
b) che sussista un diritto ad un'integrazione differenziale in virtù della legislazione di un altro Stato membro: trasmette senza indugio la domanda all'istituzione competente dell'altro Stato membro, informandola in merito alla decisione adottata riguardo alla domanda e all'importo delle prestazioni familiari erogate, e ne da comunicazione alla persona interessata (art. 60, co. 2, reg. (Ce) 16.9.2009, n. 987);
c) che la sua legislazione sia da ritenersi applicabile, ma solo in via sussidiaria (art. 68, co. 3, reg. (Ce) 29.4.2004, n. 883): senza indugio decide, in via provvisoria, le regole di priorità da applicare e trasmette la domanda all'istituzione competente dello Stato membro di cui si applica la legislazione in linea prioritaria, ne informa la persona interessata ed eroga l'integrazione differenziale (fermo restando quanto previsto per la concessione provvisoria delle prestazioni).
L'eventuale integrazione differenziale deve essere erogata soltanto nelle ipotesi in cui si sia già in possesso di tutti i dati necessari per determinarne l'importo; diversamente si provvederà al pagamento immediatamente dopo aver ricevuto i dati dall'altra istituzione che applica la legislazione prioritaria (INPS, Circ. 2.7.2010, n. 86). Dell'attribuzione dell'integrazione differenziale e della relativa liquidazione si dovrà darne comunicazione all'interessato e all'altra istituzione.
Entro due mesi l'istituzione competente estera è chiamata a prendere posizione sulla decisione provvisoria:
- qualora concordi con tale decisione, evade la domanda come se quest'ultima le fosse stata presentata direttamente ed è considerata come data di presentazione all'istituzione competente in linea prioritaria la data in cui la domanda è stata presentata alla prima istituzione;
- qualora non prenda posizione entro il termine dei due mesi, si applica la decisione provvisoria. L'istituzione estera eroga le prestazioni previste dalla sua legislazione e comunica all'istituzione che ha trasmesso la domanda l'importo delle prestazioni erogate (art. 60, co. 3, reg. (Ce) 16.9.2009, n. 987).
Qualora le istituzioni interessate non concordino sulla legislazione applicabile in via prioritaria (art. 60, co. 4, reg. (Ce) 16.9.2009, n. 987), al fine di evitare il protrarsi di una situazione di indeterminazione della legislazione applicabile, si provvede all'attribuzione provvisoria della prestazione secondo quanto previsto dall'art. 6, co. da 2 a 5, reg. (Ce) 16.9.2009, n. 987 e, a tal fine, l'istituzione del luogo di residenza del figlio, ovvero dei figli dovrà intendersi quale istituzione del luogo di residenza.

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