Previdenza

Lavoratori salvaguardati: presentazione delle istanze entro il 5 gennaio 2015

di Giuseppe Rodà

Via libera alle modifiche alla disciplina dei requisiti per il godimento delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico (cosiddette salvaguardie) nei confronti degli esodati. Tali modifiche sono state apportate dalla legge 10 ottobre 2014 n. 147 (G.U. n. 246 del 22 ottobre 2014).
Si tratta, in particolare a modifiche arrecate all'art. 22, comma 1, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 , convertito dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 (manovra Monti-Fornero) e all'art. 11, comma 2, del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito dalla legge n. 124 del 28 ottobre 2013.
Ma vediamo, nel dettaglio, come si presenta la nuova situazione. È risultato anzitutto un limitato utilizzo delle deroghe per il conseguimento del diritto alla pensione con le norme precedenti quelle più restrittive introdotte dalla predetta manovra Monti. Ecco perché la legge n. 147/2014 ha ridotto da 55.000 a 35.000 i soggetti salvaguardati.
Sostanzialmente le modifiche riguardano la categoria dei lavoratori in mobilità breve o lunga.
Ecco come.
Alla lettera a) del comma 1, della legge 135/2012 le parole: «alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «siano percettori, entro i 15 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del trattamento di Cigs ai sensi dell'art. 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, e il cui rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24, legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero siano cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24, legge 23 luglio 1991, n. 223, i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al D.M. 8 ottobre 2012 (G.U. n. 17 del 21 gennaio 2013».
Sul piano operativo ecco alcune regole contenute nella legge n. 147/2014.
Nello specifico viene stabilito che ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 147/2014, e quindi entro il 5 gennaio 2015, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure fissate nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (legge 22 dicembre 2011, n. 214), da ultimo stabilite con D.M. 14 febbraio 2014 (G.U. n. 89 del 16 aprile 2014).
L'Inps curerà il monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui all'articolo 2 della legge 147/2014 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvederà a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni.
Tenendo conto dei dati del monitoraggio effettuato dall'Inps, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.

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