Previdenza

Ingegneri e architetti: calcolo della pensione

di Pietro Gremigni

In via transitoria per le pensioni di vecchiaia maturate dal 2010 (con 65 anni e 30 anni di contributi) sono confermate ai fini del calcolo le due quote:
a) quota determinata con il sistema di calcolo retributivo, per tutte le annualità con redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF eguali o superiori, per il 2009, a seimila euro ovvero a volumi d'affari dichiarati ai fini IVA eguali o superiori, per il 2009, a diecimila euro;
b) quota determinata con il sistema di calcolo contributivo per tutte le annualità con redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF e volumi d'affari dichiarati ai fini IVA inferiori a quelli indicati nella precedente lettera a). Gli anni per i quali si usufruisce di contribuzione agevolata sono esclusi dal calcolo contributivo.
La quota di pensione di cui alla precedente lettera a) è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, alle percentuali, previste dalla normativa vigente, applicate alla media dei più elevati redditi annuali professionali. Per il calcolo della media reddituale si prendono in considerazione i più elevati venti redditi professionali dichiarati dall'iscritto, risultanti dalle dichiarazioni relative ai venticinque anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione, e si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo soggettivo da versare fino al massimale.
Per le pensioni di vecchiaia unificate il calcolo a regime sarà suddiviso nelle due quote illustrate sotto in precedenza, così articolate:
1) la prima riferita alle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 2012 (per il calcolo vedi sopra);
2) la seconda, per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2013, determinata individuando il montante contributivo individuale e moltiplicandolo per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'anno di nascita e all'età di pensionamento.
Per la pensione contributiva dal 2013 l'importo annuo della pensione è calcolato moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'anno di nascita e all'età di pensionamento.
Il montante contributivo individuale sono dati dalla somma:
1) della contribuzione soggettiva versata;
2) della contribuzione soggettiva facoltativa;
3) della quota della contribuzione integrativa;
della contribuzione trasferita e versata a titolo di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 45/1990;
4) della contribuzione versata a titolo di riscatto;
5) di quella figurativa e volontaria.

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