Previdenza

Pensioni: ecco i valori rivalutati del 2015

di Pietro Gremigni

L’Inps ha provveduto a pubblicare con la circolare n. 1 del 9 gennaio 2015 i valori rivalutati delle pensioni per il 2015 in relazione al decreto ministeriale del 20 novembre 2014 che ha fissato le percentuali di perequazione in misura pari al: 1,1% l'aumento definitivo di perequazione automatica per l'anno 2014; 0,3% l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2015.

Le pensioni nel 2014 sono state rivalutate rispetto ad un indice provvisorio dell'1,2% contro l'1,1% definitivo cosa che comporterà un conguaglio a debito del pensionato anche se di poco.
Per le pensioni da erogare nel 2015 in applicazione del criterio varato dalla legge di stabilità del 2014, l‘INPS provvederà a rivalutarle in modo decrescente a seconda dell'importo della pensione in relazione al trattamento minimo.


Calcolo della pensione – Ai fini della rivalutazione degli elementi di calcolo della pensione la circolare 1/2015 ha rivalutato per il 2014:
-Le fasce di retribuzione e reddito ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione stabilendo in 46.169,00 euro l'importo della prima fascia di retribuzione pensionabile (887,87 euro il limite di retribuzione settimanale);
-Massimale di retribuzione pensionabile (e contributivo) per gli assicurati che hanno iniziato a versare contributi obbligatori dal 1996: 100.424,00 euro;
-Minimale retributivo mensile per l'accredito dei contributi: 502,39 euro;
-Massimale retributivo per gli assicurati ex Inpdai confluito nell'INPS: 183.056,00 euro.
Mancano ancora l'incremento dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi per la liquidazione delle pensioni col sistema retributivo (quota A e Quota B) riferita agli assicurati con contribuzione ante 1996, e il il tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi per il 2014.
In entrambi i casi dovremo attendere gli specifici messaggi dell'INPS in corso d'anno.


Pensione ai superstiti – I limiti di reddito che determinano l'entità della riduzione della pensione in presenza di
altri redditi sono i seguenti:
Fino a € 19.593,21: Nessuna riduzione;
oltre € 19.593,21 fino a € 26.124,28: 25% di riduzione;
oltre € 26.124,28 fino a € 32.655,35: 40% di riduzione;
oltre € 32.655,35: 50% di riduzione.


Assegno di invalidità - I limiti di reddito che determinano l'entità della riduzione dell'assegno in presenza di altri
redditi sono i seguenti:
Fino a € 26.124,28: Nessuna riduzione;
oltre € 26.124,28 fino a € 32.655,35: 25% di riduzione
oltre € 32.655,35: 50%.


Invalidi civili – I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti sono stati aumentati del 0.5%, corrispondente alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, senza tabacchi, riferito al periodo agosto 2013 - luglio 2014 e il periodo precedente.
Il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile degli invalidi parziali è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 legge n. 412/1991).
Invece la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata del 2,09%.
Infine sono state ricalcolate dall'INPS le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono 65 anni e tre mesi di età entro il 30 novembre 2015, attribuendo l'importo dell'assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell'età prevista.
L'assegno sociale sarà invece pari a 448,52 euro purché in presenza di redditi dell'interessato non superiore a 5.830,76 euro annui.


Dipendenti pubblici - Per le pensioni erogate dalla Gestione Dipendenti Pubblici, nei casi in cui l'indennità integrativa speciale sia corrisposta come emolumento a sé stante dalla voce pensione, ai fini della individuazione della fascia del trattamento complessivo cui applicare gli aumenti percentuali della perequazione automatica indicati in precedenza, il trattamento pensionistico è stato considerato complessivamente, ovvero comprensivo dell'indennità integrativa speciale. Qualora il trattamento pensionistico complessivo risulti superiore a € 1.502,64 sarà incrementato soltanto l'importo mensile della voce pensione mentre la misura dell'indennità integrativa speciale resterà invariata a quella spettante al 31 dicembre 2014.
La misura mensile dell'indennità integrativa speciale sarà pari a € 769,38 dal 1° gennaio 2015; l'importo della stessa indennità annessa alla 13^ mensilità è determinato rispettivamente in € 747,08 per l'anno 2014 e in € 749,38 per l'anno 2015.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©