Previdenza

Indennizzo ai commercianti se non c’è la pensione

di Arturo Rossi

L'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, non può essere concesso ai soggetti che al momento della domanda risultino titolari di una pensione di vecchiaia in base a qualunque norma concessa e da qualsiasi fondo erogato ed anche quando il richiedente abbia già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia ma non abbia ancora presentato la relativa domanda.

Lo precisa l'Inps con messaggio 604/2015, ad integrazione e modifica di quanto precisato con il messaggio 7384/2014. Inoltre, in analogia a quanto previsto per la proroga, se al momento della domanda di indennizzo il richiedente risulti beneficiario di una delle disposizioni di salvaguardia per l'accesso alla pensione di vecchiaia in base ai requisiti previgenti l'entrata in vigore del Dl 201/2011, l'indennizzo può essere concesso fino alla prima decorrenza teorica utile prevista in applicazione delle predette disposizioni di salvaguardia, indicata nella certificazione inviata all'interessato.

Viene ricordato che destinatari della proroga fino alle nuove età pensionabili della legge 214/2011, sono i titolari degli indennizzi concessi ai sensi del previgente articolo 19 ter della legge 2/2009 la cui scadenza, per raggiungimento dell'età pensionabile, è intervenuta dopo il 1° gennaio 2012 e che le sedi erano già state autorizzate a prorogare fino ad un massimo di 18 mesi se i richiedenti fossero in possesso, alla data di compimento dei 60 anni, se donne, e 65 anni se uomini, della contribuzione minima per la pensione di vecchiaia nella gestione commercianti.

In ogni caso, bisogna verificare che il destinatario dell'indennizzo sospeso per raggiungimento dell'età massima di 61 anni e 6 mesi e 66 anni e 6 mesi, non sia titolare di trattamento pensionistico e non svolga, al momento della proroga, una qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonomo.

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