Previdenza

Pensione di vecchiaia in anticipo per il personale di volo

di Sabina Baldieri* e Franco Bertin*

Il comma 2, dell'articolo 10, del Dpr 157/2013 stabilisce una deroga al requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia in vigore dal 1° gennaio 2012 per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del personale di volo dipendenti da aziende di navigazione aerea.

La norma prevede che agli iscritti al Fondo volo per i quali, a partire dall’1 gennaio 2012, viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età, prima del compimento dell'età pensionabile, si applicano i requisiti di accesso e il regime di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011, ossia prima dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 2011, numero 214.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Dlgs 164 del 1997, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, per il personale navigante iscritto al Fondo volo, si consegue con un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello in vigore nel regime generale obbligatorio (per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico è ridotto fino a cinque anni rispetto a quello in vigore nell’Ago). Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia aveva subito un incremento a seguito dei nuovi limiti di età pensionabile stabiliti dalla legge 214/2011 per il regime generale.

Per quanto riguarda gli iscritti al Fondo volo, i limiti di età che regolano la perdita del titolo abilitante (“brevetto”) sono:
-per piloti impiegati in operazioni di trasporto pubblico commerciale: a) 65 anni nel caso di impiego in operazioni con due piloti, di cui uno deve avere età inferiore a 60 anni; b) 60 anni in tutti gli altri casi;
-per i piloti collaudatore sperimentatore e tecnico di volo: a) 60 anni per l'abilitazione di pilota collaudatore di produzione e di sperimentazione e della licenza di navigatore collaudatore sperimentatore; b) 65 anni per la licenza di tecnico di volo per collaudi di sperimentazione e produzione;
-per quanta riguarda lo svolgimento delle attività di membro di equipaggio di cabina non esistono limiti di età (salvo il possesso di certificato di idoneità medica allo svolgimento delle mansioni);
-per tutte le restanti attività professionali autorizzate da brevetti ed attestati di volo, il limite di età è di 65 anni.

I lavoratori appartenenti alla categorie sopra indicate, per i quali venga meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, potranno accedere alla pensione di vecchiaia sulla base dei requisiti anagrafici e del regime di decorrenza (“finestra pensionistica”) in vigore al 31 dicembre 2011:
-per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995: 60 anni d’età + finestra “trimestrale” prevista dalla legge n. 247 del 2007;
-per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996: requisito anagrafico ridotto fino a cinque anni rispetto all’età di 65 anni + finestra trimestrale prevista dalla legge n. 247 del 2007.
I limiti di età appena richiamati valgono anche per le lavoratrici per le quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età.
I requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia in vigore dal 1° gennaio 2012 sono quelli descritti nelle apposite tabelle .

È utile poi ricordare che per i lavoratori iscritti al Fondo volo successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile e per l'applicazione dei coefficienti di trasformazione, un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino a un massimo di cinque anni (articolo 3, comma 11, del Dlgs 164/1997).

Anche nei confronti di tali soggetti il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue in presenza di un requisito contributivo minimo di 20 anni, senza però che sia richiesto il possesso del requisito (cosiddetto specifico) di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria e/o volontaria al Fondo, per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori iscritti al Fondo anteriormente alla data del 1° gennaio 1996.

Al compimento del 69° anno di età i medesimi lavoratori hanno diritto alla pensione di vecchiaia anche in presenza di almeno 5 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo. Il requisito dei 69 anni, posto come limite di età minima per conseguire la pensione senza la condizione dell'importo soglia, è soggetto agli incrementi dell’aspettativa di vita.


* Patronato Acli – Area Previdenza e Disabilità

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