Previdenza

Fondi pensione, retroattività solo pro-Fisco

di Marco Piazza

La circolare dell’agenzia delle Entrate 2/E del 2015 illustra gli effetti dell’aumento dell’imposta sostitutiva sui fondi pensione dall’11,5% al 20% disposto – con effetto retroattivo ai redditi maturati nel 2014 – dall’articolo 1, commi 621 e seguenti della legge 190/2014. La circolare conferma gli orientamenti già espressi da Assogestioni in un’esaustiva circolare del 21 gennaio scorso (n. 8/15/C. Fra i chiarimenti più attesi (si veda «Il Sole 24 Ore» del 14 gennaio 2015) si segnalano i seguenti.

Ritenute sui fondi pensioni

I fondi pensione sono sostanzialmente soggetti “lordisti”; quindi non subiscono ritenute sui redditi percepiti. Le uniche ritenute ancora applicabili sono quelle sui conti correnti e depositi all’estero, sui titoli atipici, sulle accettazioni bancarie e sugli Oicr istituti in Paesi diversi da quelli Ue o See white list o con gestore non vigilato (articolo 10 ter, comma 6 della legge 77 del 1983).

Titoli pubblici

In mancanza di una norma specifica, la circolare precisa che la riduzione della base imponibile per i titoli pubblici italiani ed esteri white list riguarda non solo i redditi effettivamente realizzati, ma anche quelli “maturati” al termine del periodo d’imposta. La stessa regola vale per le perdite. Anche nel caso di investimenti indiretti in titoli pubblici effettuati dai fondi pensione per il tramite di Oicr e contratti di assicurazione può essere mantenuto il livello impositivo del 12,5%, utilizzando le regole previste dal decreto 13 dicembre 2011.

Pronti contro termine

Anche redditi maturati su operazioni di pronti contro termine, riporti e prestiti di titoli con sottostante titoli pubblici italiani ed esteri white list beneficiano della riduzione della base imponibile al 62,5% così da condurre la loro tassazione effettiva al 12,5 per cento.

Riporto dei risultati negativi

Il risparmio d’imposta da utilizzare negli anni successivi, secondo l’agenzia delle Entrate, non è del 20%, ma dell’11,5 per cento. La retroattività dell’aumento riguarderebbe, quindi, solo i risultati positivi.

Regime transitorio

La gestione del periodo transitorio è particolarmente complessa. Le posizioni fuoriuscite nel corso del 2014 hanno subito la tassazione all’11,5 per cento.

Per evitare che l’aumento dell’aliquota gravi anche sui risultati di gestione maturati nel 2014 su tali posizioni, finendo con l’essere posto a carico degli altri partecipanti al fondo, la legge stabilisce che il risultato di gestione del fondo sia ridotto del 48% della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013, maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014. La percentuale del 48% dà per assunto che il risultato di gestione sia tassato al 20%, nonostante che, se il fondo detiene investimenti in titoli pubblici italiani ed esteri ed equiparati, il reddito derivante da tali titoli, come si è detto, venga ridotto al 62,5 per cento.

Per evitare effetti distorsivi, la circolare introduce un correttivo, proposto da Assogestioni nella circolare 8/15/C, illustrato con un utile esempio. In pratica occorre:

individuare i risultati dei titoli pubblici compresi nel risultato complessivo di gestione e calcolare la parte proporzionalmente riferibile al risultato lordo di gestione compreso nelle posizioni riscattate. Su questa parte non è applicabile l’abbattimento dell’imponibile al 62,5% prevista per i redditi dei titoli pubblici;

applicare la percentuale del 62,5% sulla residua parte di reddito dei titoli pubblici (quella proporzionalmente compresa nelle posizioni in essere al 31 dicembre 2014), non imponibile;

determinare per differenza il residuo ammontare del risultato lordo;

calcolare il 48% dei risultato netto compreso nelle posizioni riscattate, non imponibile, e sottrarlo dal residuo ammontare del risultato lordo di cui sopra. Questo è l’importo da tassare al 20 per cento.

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