Previdenza

La gestione è a tre corsie

di Marco Piazza

La circolare Assogestioni 14/15/C divulga una nota dell’agenzia delle Entrate (prot. 18350 del 10 febbraio 2015) fornita in risposta a un quesito dell’associazione. La nota contiene importanti chiarimenti sui soggetti che devono applicare le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria quando in una stessa operazioni intervengano più intermediari.

Risparmio gestito

La nota esamina il caso particolare in cui una Sgr operi in base a una delega di gestione su un deposito titoli intestato direttamente al cliente. In questi casi può accadere che:

il cliente abbia esercitato l’opzione per il regime del risparmio gestito presso la Sgr;

il cliente non abbia esercitato l’opzione per il risparmio gestito e abbia esercitato l’opzione per il regime del risparmio amministrato presso la Sgr;

il cliente non abbia esercitato alcuna opzione e sia quindi in regime dichiarativo.

Nel primo caso, la banca deve operare solo le ritenute sui redditi di capitale per i quali non è prevista la disapplicazione nel regime del risparmio gestito. Ovviamente la Sgr tasserà il risultato di gestione maturato al netto dei redditi che non vi concorrono perché esenti o già assoggettati a ritenuta.

Nel secondo caso il ruolo di responsabile d’imposta è assunto dalla banca che provvederà a operare tutte le ritenute sui redditi di capitale; alla Sgr spetterà di applicare l’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria. Osserviamo che potrebbe anche accadere che il cliente abbia esercitato l’opzione per il regime del risparmio amministrato presso la banca depositaria; in questo caso si ritiene che il regime del risparmio amministrato sarà applicato da quest’ultima.

Nel terzo caso sarà la banca ad applicare le ritenute sui redditi di capitale, ove previste e a effettuare le comunicazioni richieste dal modello 770 e dal monitoraggio fiscale.

Nel caso in cui il deposito sia intestato alla Sgr (e subdepositato da questa in banca) tutti gli obblighi di sostituzione d’imposta non potranno che gravare sulla Sgr.

La scelta della tipologia di rapporto ha importanti effetti sull’individuazione del soggetto tenuto al versamento degli acconti delle imposte sostitutive sul risparmio amministrato.

Titoli similari dematerializzati

Altro opportuno chiarimento riguarda il caso in cui un intermediario abbia subdepositato azioni o titoli similari dematerializzati presso altro intermediario (custodian) aderente al sistema di deposito accentrato in monte titoli. L’articolo 27 ter del Dpr 600/73 stabilisce che l’imposta sostitutiva sui dividendi è applicata dal depositario aderente a monte titoli. Ma in questo caso non vi è coincidenza fra depositario e intermediario direttamente aderente a monte titoli. La nota precisa che per «soggetti aderenti a monte titoli» si intendono i soggetti che secondo il Testo unico della finanza sono abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti e quindi non solo quelli che aderiscono direttamente a monte titoli, ma anche quelli che vi aderiscono indirettamente. Pertanto, nel caso in cui i titoli siano depositati presso un intermediario “aderente indiretto” e subdepositati presso un “aderente diretto”, gli obblighi di sostituzione sono posti in capo al soggetto presso cui il cliente detiene il deposito.

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