Previdenza

Fondi pensione: la nuova imposta sostitutiva incide sulla tassazione delle quote di pensione erogate

di Michela Magnani

L'agenzia delle Entrate, con la circolare 13 febbraio 2015 n. 2/E, chiarisce le modalità di applicazione dell'imposta sostituiva del 20% che i fondi pensione, a seguito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 621 della legge di stabilità per il 2015, dal 1° gennaio 2014, devono applicare sul risultato netto di gestione maturato nel periodo d'imposta. Fino al 2013 l'aliquota applicata era l'11 per cento.

La circolare è destinata a chiarire i dubbi operativi dei fondi pensione e nulla dice in merito alle conseguenze della nuova tassazione sulle prestazioni pensionistiche degli iscritti.
Si ricorda, infatti, che il sistema della previdenza complementare si basa sul principio di "correlazione fiscale", in base al quale è assoggettata a imposizione solo la parte di prestazione pensionistica relativa a contributi dedotti e al netto della parte della prestazione stessa che è già stata assoggettata a tassazione.

In pratica, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, del Dlgs 5 dicembre 2005 numero 252, le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta nei confronti del fondo pensione (ora, quindi, al 20%) e a quelli di cui alla lettera g-quinquies del comma 1 dell'articolo 44 del Tuir (vale a dire dei redditi di capitale derivanti dai rendimenti dell'ammontare della posizione individuale maturata che dà origine alle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione).

A seguito dell'incremento dell'aliquota applicata sul rendimento del fondo, viene quindi a ridursi la quota di pensione che, in fase di erogazione non deve più essere assoggettata a tassazione.

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