Previdenza

Fondo di solidarietà per i dipendenti delle imprese assicuratrici e delle società di assistenza: le istruzioni dell’Inps

di Massimo Braghin

Con la Circolare n. 56 del 10 marzo 2015, l'Inps chiarisce e approfondisce le modalità di intervento del fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale in favore dei dipendenti delle imprese assicuratrici e delle società di assistenza.
Il principale richiamo normativo è rappresentato dalla Legge n. 92/2012, la quale, all'articolo 3 comma 42 tratta dei Fondi di solidarietà di settore, già istituiti ad opera della Legge n. 662/1996, disponendo che la disciplina degli stessi debba adeguarsi ai dettami della Legge n. 92/2012. In questo senso, e per effetto dell'accordo stipulato in data 20 maggio 2013 tra Ania Aisa, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Fna, Uilca, Snfia, anche il Fondo di solidarietà per le imprese di questi settori viene adeguato all'articolo 3, comma 42, della Legge n. 92/2012. Inoltre, l'accordo nazionale prevede che il Fondo intersettoriale sia esteso anche alle imprese di assistenza e alle aziende di servizi funzionali alle stesse.
Tali fondi sono stati istituiti per garantire forme di sostegno al reddito di lavoratori occupati in imprese appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, nei casi di ristrutturazione, crisi, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro. L'applicabilità è esclusa per la categoria del personale dirigente.
La Circolare in commento precisa che il Fondo intersettoriale di solidarietà non ha personalità giuridica, e costituisce una gestione dell'Inps, con autonomia finanziaria e patrimoniale; esso ha l'obbligo del pareggio di bilancio e devono essere previamente costituite apposite riserve finanziarie, utili all'erogazione delle prestazioni.
In termini di prestazioni erogate ai destinatari, il Fondo provvede a partecipare al finanziamento di:
- programmi formativi di riconversione, riqualificazione professionale;
- specifici trattamenti per lavoratori che subiscono una riduzione di orario o sospensione temporanea dell'attività e al versamento anche della relativa contribuzione;
- assegni straordinari per il sostegno del reddito in forma rateale per un massimo di 5 anni e fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione, nonché al versamento della relativa retribuzione; in questo caso, il valore dell'assegno è pari all'importo del trattamento di pensione che il soggetto avrebbe diritto di percepire.
Per l'accesso all'assegno straordinario, il datore di lavoro deve aver effettuato le procedure legislative e contrattuali di confronto sindacale, che si esplicano nella sottoscrizione di un accordo aziendale.
Per quanto riguarda il lavoratore, è sufficiente il perfezionamento dei requisiti contributivi e anagrafici a carico della gestione previdenziale di appartenenza.
In termini di adempimenti, il datore di lavoro trasmette all'Inps il testo dell'accordo sindacale sottoscritto; l'Inps verifica che l'azienda abbia codice di autorizzazione 2V e trasmette la documentazione alla Direzione centrale pensioni, la quale, a sua volta, attribuisce codice identificativo da comunicare al datore di lavoro.
Successivamente, viene presentata la domanda di assegno straordinario, che viene erogato a rate, sottoscritta dal lavoratore e dal datore di lavoro nella sede Inps di residenza del lavoratore.
La decorrenza dell'erogazione è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla data di presentazione della domanda. L'assegno spetta per 13 mensilità, in rate mensili anticipate.
È ammessa anche l'erogazione in un'unica soluzione: l'assegno è pari al 65% di quanto sarebbe spettato se l'erogazione dell'assegno fosse avvenuta in modo rateale.
Il finanziamento del Fondo di solidarietà si basa sulle seguenti contribuzioni:
- contributo ordinario 0,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- contributo addizionale non inferiore all'1,50%, in caso di lavoratori con riduzione di orario o sospensione temporanea dell'attività;
- contributo straordinario, determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni erogabili e della relativa contribuzione.

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