Previdenza

Nessuna copertura figurativa per chi non è lavoratore al momento dell’elezione

di Arturo Rossi

La contribuzione figurativa non può essere riconosciuta a colui che, non essendo lavoratore al momento della proclamazione elettorale o dell'incarico sindacale, sia stato assunto, successivamente, nel corso dello svolgimento del mandato o dell'incarico per il quale è fatta richiesta. Lo ha precisato l'Inps con messaggio n. 2548 del 14 aprile 2015.
In particolare, l'intervento di chiarimento dell'Istituto è conseguente a richieste di delucidazioni in merito ai limiti e alle condizioni per procedere all'accredito figurativo dei periodi trascorsi in aspettativa fruita per mandato politico o carica sindacale ai sensi degli articoli 31 della legge 300/70 e 3 del Dlgs 564/96.
In maniera specifica, era stato chiesto se la copertura figurativa dell'aspettativa fruita per mandato politico o incarico sindacale di cui agli articoli 31 della legge 300/70 e 3 del Dlgs 564/96, possa riconoscersi o meno a coloro che, non essendo lavoratori al momento della proclamazione elettorale o dell'incarico sindacale, siano stati assunti successivamente, nel corso dello svolgimento del mandato o dell'incarico per il quale è fatta richiesta.
Inoltre, strettamente legata alla prima questione è se la copertura figurativa di cui alla citata normativa possa interessare anche aspettative fruite nel corso di rapporti di lavoro successivi a quello durante il quale è avvenuta la proclamazione o è stato conferito l'incarico.
A tal proposito, viene sottolineato che con l'articolo 31 della legge 300/70 e l'articolo 3 del Dlgs 564/96 l'intento del legislatore è quello di non tutelare il periodo di mandato politico o di incarico sindacale in quanto tali, ma di garantire una protezione conservativa della posizione assicurativa attuale quale corrispettivo del rapporto di lavoro esistente al momento della proclamazione dell'eletto o dell'incarico sindacale.
Di conseguenza, è evidente che non può riconoscersi la contribuzione figurativa ai soggetti che non sono lavoratori al momento della proclamazione elettorale o dell'incarico sindacale e che siano stati assunti dopo, durante lo svolgimento del mandato o dell'incarico per il quale è fatta richiesta.
Per le stesse argomentazioni, precisa l'Istituto di previdenza sociale, la copertura figurativa di cui alla citata normativa non può interessare aspettative che sono state fruite nel corso di rapporti di lavoro successivi a quello durante il quale è avvenuta la proclamazione o è stato conferito l'incarico.

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