Previdenza

Naspi: sì al cumulo se il nuovo lavoro dipendente dà redditi inferiori a 8.145 euro l’anno

di Silvia Spattini e Josef Tschöll

Dal 1° maggio 2015 è la Naspi (disciplinata dal Dlgs 22/2015) a coprire i nuovi eventi di disoccupazione, sostituendo le indennità Aspi e mini-Aspi introdotte nel 2012 dalla riforma Fornero (con decorrenza 1° gennaio 2013).

La nuova normativa ha ampliato la platea dei possibili beneficiari riducendo i requisiti contributivi necessari per l'ottenimento dell'indennità. Ora infatti sono sufficienti 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la disoccupazione e 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi.

Ciò si è reso necessario a seguito della volontà di unificare i trattamenti “normali” e “ridotti”, per garantire l'accesso alla Naspi anche a chi in precedenza avrebbe goduto della mini-Aspi.

Rimangono, invece, invariati i destinatari della prestazione, consistenti in tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e il personale dipendente artistico, nonché i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato e gli impiegati del settore agricolo. Sono esclusi i dipendenti a tempo indeterminato della pubblica amministrazione e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

Interessante novità è, anche, la parziale cumulabilità dell'indennità con il reddito derivante da un nuovo lavoro (a determinate condizioni), questo nel tentativo sia di incentivare il lavoratore ad accettare nuovi lavori anche di breve durata, sia di fare emergere il fenomeno del lavoro nero dei beneficiari di prestazioni di disoccupazione. L'indennità si conserva (ridotta dell'80% del reddito previsto dal nuovo lavoro) nel caso di un rapporto di lavoro che dà origine a un reddito inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (4.800 euro annui per lavoro autonomo e 8.145 euro annui per redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro). La prestazione è, invece, sospesa quando viene instaurato un nuovo rapporto di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi, con un reddito superiore al reddito minimo escluso da imposizione.


In generale, per accedere alla Naspi il primo requisito da soddisfare per l'accesso alla prestazione rimane la condizione di disoccupazione involontaria ovvero la perdita del lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore, escludendosi pertanto i lavoratori disoccupati per avere rassegnato le proprie dimissioni e coloro che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro.

Il ministero del Lavoro ha chiarito con interpello 13/2015, che la prestazione, ricorrendone tutti i requisiti, spetta comunque ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari.
Il profilo della durata rappresenta una delle principali novità della nuova prestazione di disoccupazione. Ora è commisurata alla “pregressa storia contributiva del lavoratore”, secondo uno dei principali criteri della legge delega su questa materia.
La Naspi subisce una riduzione progressiva (del 3% ogni mese a decorrere dal quarto mese) con l'obiettivo di disincentivare il beneficiario a permanere passivamente nel sistema dell'assicurazione contro la disoccupazione e incentivarlo, insieme ad altre misure e sanzioni, alla ricerca attiva di una nuova occupazione.

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