Previdenza

Niente cumulo dei redditi per le prestazioni pensionistiche collegate ai proventi

di Pietro Gremigni

Per i trattamenti previdenziali con decorrenza da gennaio 2016, ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni collegate al reddito già in godimento, rileva il maggiore tra il reddito da lavoro dipendente percepito dal beneficiario e/o dal coniuge nell'anno precedente quello di decorrenza della pensione e il reddito da pensione liquidata a seguito della cessazione dell'attività di lavoro dipendente o del decesso del coniuge dell'anno in corso.
Con questo principio mutuato da un parere ministeriale del 12 gennaio 2015, l'Inps con il messaggio 5178/2015 chiarisce come debba essere valutato il reddito da lavoro dipendente in caso di cessazione dell'attività lavorativa per poter liquidare prestazioni collegate alla situazione reddituale.


Prestazioni legate al reddito - In base alla legge 14/2009, articolo 35, per le prestazioni pensionistiche legate alla valutazione del reddito dell'interessato (assegno sociale – pensione ai superstiti – assegno di invalidità ecc.), occorre distinguere due momenti:
1) in sede di prima liquidazione di una prestazione, il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso dichiarato in via presuntiva;
2) per le prestazioni già in godimento occorre prendere in considerazione i redditi per prestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati gli importi conseguiti nello stesso anno, nonché dei redditi diversi da quelli da comunicare al casellario conseguiti nell'anno precedente.


Titolare di una prestazione che cessa il lavoro - La questione da cui trae spunto il messaggio dell'Inps è quella di un soggetto che sta percependo un trattamento collegato al reddito, con un'attività propria che cessa con conseguimento della relativa pensione diretta. In questo caso occorrere tener conto anche del reddito da lavoro dipendente dell'anno precedente o quello da pensione percepito nell'anno in corso.
Ecco alcuni casi specifici:
1) un titolare di pensione ai superstiti cessa l'attività lavorativa per acquisire la pensione diretta. Ai fini della verifica della riduzione della pensione ai superstiti occorrere tener conto sia del reddito da pensione diretta percepita nell'anno in corso, sia del reddito da lavoro conseguito nell'anno precedente?
2) un coniuge di un titolare di assegno ordinario d’invalidità integrato al trattamento minimo che cessa l'attività lavorativa per acquisire la pensione diretta, ai fini dell'integrazione al trattamento minimo dell'assegno di invalidità, occorre che tenga conto sia del reddito da pensione diretta percepita dal coniuge nell'anno in corso sia dei redditi da lavoro conseguiti dal coniuge nell'anno precedente?
3) un titolare di assegno ordinario di invalidità integrato al trattamento minimo diviene titolare di pensione ai superstiti a seguito della morte del coniuge. Ai fini dell'integrazione al trattamento minimo dell'assegno di invalidità, occorre tener conto sia del reddito da pensione ai superstiti percepita nell'anno in corso sia dei redditi da lavoro conseguiti dal coniuge nell'anno precedente?


Incumulabilità dei redditi - Per giungere all'esclusione del cumulo dei redditi conseguiti nell'anno e nell'anno precedente, l'Inps fa leva su un parere ministeriale del gennaio 2015. Secondo il Ministero il criterio individuato dalla legge è finalizzato a evitare il riconoscimento di prestazioni previdenziali legate al reddito non dovute o dovute in misura inferiore, prendendo come riferimento dati reddituali certi e non presuntivi.
Da tale previsione procedurale non può derivare che ai fini della determinazione della prestazione legata al reddito debbano essere sommati i redditi dell'anno precedente con i redditi dell'anno in corso, in quanto ciò porterebbe ad un artificioso incremento dei redditi.
Da ciò la conclusione dell'Inps di acquisire come reddito di riferimento quello maggiore tra quello conseguito nell'anno precedente e quello relativo all'anno in corso.

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