Previdenza

Assistenza sanitaria integrativa: istituita la causale di versamento a favore della cassa portieri

di Cristian Callegaro

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione 3 settembre 2015, n. 79/E, ha istituito la causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi a favore della Cassa Portieri.
Per consentire il versamento dei contributi è stata istituita la causale contributo "ASPO" denominata "Cassa Portieri".
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "importi a debito versati", indicando:
-nel campo "codice sede", il codice della sede Inps competente;
-nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda", la matricola Inps dell'azienda;
-nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l'anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata.
Vale la pena precisare che la nuova causale deve essere utilizzata soltanto per il versamento della contribuzione destinata al futuro fondo di assistenza sanitaria integrativa. Secondo l'articolo 100 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati, la gestione dell'assistenza sanitaria integrativa sarebbe dovuta partire già dal 1° gennaio 2015; tuttavia, ad oggi le parti non sono ancora giunte a stabilire le prestazioni sanitarie, la modulistica e i tempi per i versamenti dei contributi nonché a definire l'Ente che gestirà le prestazioni. Al riguardo, sarà cura della Cassa fornire in tempo utile le informazioni attraverso il "Notiziario della Cassa Portieri" nonché tramite il sito www.cassaportieri.it non appena la data di avvio del Fondo Sanitario sarà determinata.
Rimangono invece invariate le modalità di compilazione del modello F24 per quanto concerne la contribuzione ex articolo 6 del c.c.n.l. (Funzionamento strumenti contrattuali, relazioni sindacali e gestione contratto). Si rammenta che questa ultima contribuzione deve continuare ad essere versate attraverso i seguenti codici causale:
- CUST (ex W350) da utilizzare per il versamento del contributo di assistenza contrattuale relativo ai dipendenti di cui ai profili A);
- PULI (ex W300) da utilizzare per il versamento del contributo di assistenza contrattuale relativo ai dipendenti di cui al profilo B)

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