Previdenza

Accordo Italia-Turchia sulla sicurezza sociale, istruzioni Inps su maternità, malattia e disoccupazione

di Andrea Costa

In attesa della pubblicazione di una prima circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'Inps ha provveduto a diramare ben tre messaggi aventi ad oggetto l'Accordo bilaterale tra l'Italia e la Turchia sulla previdenza sociale. Tale Accordo ha sostituito dal 1° agosto 2015 la Convenzione Europea di sicurezza sociale che, oltre all'Italia e alla Turchia, aveva quali parti contraenti l'Austria, i Paesi Bassi, il Lussemburgo, il Portogallo, la Spagna e il Belgio. In attesa della definizione del relativo Accordo amministrativo, nelle more occorrerà utilizzare i formulari e le procedure in uso per la Convenzione Europea.
Se con i messaggi nn. 5342/2015 e 5355/2015 è stata comunicata la data di entrata in vigore dell'Accordo e sono state fornite istruzioni in materia di legislazione applicabile e distacchi, con il messaggio n. 5592 del 7 settembre 2015 l'Inps ha diramato le prime istruzioni in materia di prestazioni di maternità e malattia in denaro, compresa la tubercolosi, e la disoccupazione.
Rispetto alla Convenzione europea, il nuovo accordo estende il campo di applicazione soggettivo a tutte le persone assicurate, indipendentemente dalla nazionalità, e trova applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, dei dipendenti pubblici e degli iscritti alla "gestione separata".
Riguardo alla legislazione italiana, l'accordo ricomprende le seguenti forme di assicurazione (restando escluse le prestazioni familiari):
- assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e ai superstiti dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e la gestione separata di tale assicurazione;
- assicurazione per la maternità e la malattia, compresa la tubercolosi;
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- assicurazione per la disoccupazione involontaria;
- regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori, sempre che si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalla legislazione indicata alle lettere precedenti.
Il ricorso alla totalizzazione è previsto sia con riferimento alle prestazioni di maternità e malattia in denaro, ivi compresa la tubercolosi, sia relativamente alle prestazioni di disoccupazione. Si ricorda che laddove la legislazione di una delle parti subordini il riconoscimento delle prestazioni al compimento di determinati periodi di assicurazione, l'istituzione competente dovrà prendere in considerazione i periodi di assicurazione – non coincidenti – compiuti in virtù della legislazione dell'altra parte. In ogni caso è possibile ricorrere all'istituto della totalizzazione solo se la persona interessata risulti, al momento del verificarsi dell'evento, assicurata ai sensi della legislazione della parte a carico della quale la prestazione è richiesta. Resta inteso che i requisiti e le modalità di erogazione delle prestazioni in denaro sono determinate sulla base della legislazione dello Stato che eroga la prestazione.

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