Previdenza

Gruppi parlamentari e consiliari esclusi da Cigs e contratti di solidarietà

di Michele Regina

Il D.L. n. 149/2013 ha esteso, dal 1° gennaio 2014, ai partiti e movimenti politici ed alle loro articolazioni e sezioni territoriali le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, compresi i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà.
L'Inps, con la circolare n. 87 del 2014, ha illustrato i profili contributivi ed operativi relativi.
È stato chiesto all'Inps se anche i Gruppi parlamentari costituiti presso la Camera ed il Senato e presso i Consigli Regionali siano destinatari, come i partiti e movimenti politici, dell'estensione della disciplina delle integrazioni salariali straordinarie nonché dei contratti di solidarietà disposta dal citato art. 16 D.L. n. 149/2013.
L'INPS, con messaggio 23 settembre 2015, n. 5865, chiarisce che i Gruppi di cui sopra ne sono esclusi.
Infatti i gruppi di che trattasi sono strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie del Parlamento, come previsto e disciplinato dalle norme della Costituzione, dalle consuetudini costituzionali, dai regolamenti delle Camere e dai regolamenti interni dei gruppi medesimi .
I gruppi parlamentari non sono mai stati finanziati attraverso i rimborsi elettorali, né hanno accesso al finanziamento proveniente dai privati cittadini. La attività dei gruppi gode di finanziamenti annuali a carico di Camera e Senato per sostenere le spese di funzionamento dei predetti gruppi, ivi comprese quelle per i trattamenti economici del personale dipendente.
Analoga situazione è ravvisabile per l'INPS relativamente ai gruppi presso i Consigli Regionali.
La norma infatti è riferita a partiti e movimenti politici che sono:
i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), cioè Senato, Camera, Parlamento europeo, consigli regionali e province autonome;
i partiti politici, iscritti nel registro di cui all'articolo 4, cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti ovvero una singola componente interna al gruppo misto (articolo 10, comma 2, lett. a);
i partiti politici, iscritti nel registro di cui all'articolo 4 prima del deposito del contrassegno, che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale in occasione del rinnovo del Senato, della Camera o delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, riportando almeno un candidato eletto (articolo 10, comma 2, lett. b).
I gruppi pertanto non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento CIGS.
Proprio per evitare fraintendimenti ed al fine di rendere operativa l'esclusione dal versamento della contribuzione CIGS l'Istituto indica che è necessario procedere alla riclassificazione ai fini previdenziali delle matricole contributive accese dai gruppi parlamentari e consiliari, previa presentazione di apposita domanda degli interessati.
Le sedi dovranno procedere alla riclassificazione delle posizioni contributive dei Gruppi parlamentari (decorrenza da gennaio 2014), ripristinando la preesistente classificazione già in uso per i partiti politici; C.S.C. 7.07.03 con ATECO 2007 94.92.00.
Per il recupero dell'eventuale contribuzione CIGS versata e non dovuta, i datori di lavoro interessati dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

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