Previdenza

Accordo bilaterale Italia-Turchia, i primi chiarimenti Inps

di Andrea Costa

In attesa della definizione dell'Accordo Amministrativo relativo all'Accordo bilaterale sulla previdenza sociale tra l'Italia e la Turchia in vigore dal 1° agosto, l'Inps ha emanato la circolare n. 168 del 9 ottobre 2015, fornendo le prime istruzioni in materia di determinazione della legislazione applicabile, di prestazioni pensionistiche, di disoccupazione, malattia e maternità e chiarendo che le nuove disposizioni dovranno essere applicate dalle competenti strutture territoriali utilizzando le procedure e i formulari attualmente in uso per la Convenzione Europea. Al momento, dunque, la Convenzione Europea di sicurezza sociale del Consiglio d'Europa ed il relativo Accordo complementare non possono dirsi del tutto superati.
Due sono gli aspetti che si ritengono di particolare interesse.
Il primo riguarda la legislazione applicabile in materia di distacco temporaneo e le regole di coordinamento tra la vecchia e la nuova disciplina. Difatti, l'Accordo bilaterale prevede che, in caso di distacco, si possa derogare al principio di territorialità dell'obbligo contributivo per un periodo massimo di 24 mesi, e non più di 12 (ferma restando la possibilità di prorogare il periodo di legislazione in deroga previa autorizzazione delle autorità competenti di entrambi i Paesi); pertanto, per i distacchi il cui inizio è fissato dal 1° agosto 2015, le certificazioni debbono essere rilasciate per periodi di durata massima di 24 mesi. Nel garantire continuità giuridica tra i due strumenti, l'Inps ha chiarito che tutti i periodi di distacco maturati a norma della Convenzione Europea dovranno essere considerati per il calcolo del periodo di distacco ininterrotto conformemente all'applicazione dell'Accordo bilaterale, in modo tale che la durata complessiva del distacco ininterrotto maturato in base all'applicazione di entrambi gli strumenti non superi i 24 mesi. In altre parole, con riferimento ai distacchi iniziati prima del 1° agosto 2015 e proseguiti dopo tale data, nel periodo massimo dei 24 mesi debbono essere considerati tanto i periodi precedenti al 1° agosto, quanto quelli successivi. Particolari problemi di coordinamento non sussistono invece per i lavoratori autonomi, ai quali il nuovo Accordo estende le disposizioni previste per il distacco a far data dal 1° agosto 2015.
Il secondo aspetto attiene alla totalizzazione dei periodi maturati negli Stati UE che hanno ratificato la Convenzione Europea. Sul punto l'Inps ha ribadito come, per le pensioni italiane da concedere dal 1° agosto 2015, i requisiti assicurativi e contributivi possano essere perfezionati ai sensi dell'Accordo totalizzando esclusivamente i periodi di assicurazione maturati in Italia con quelli maturati in Turchia, diversamente da quanto accadeva con la previgente normativa che consentiva di totalizzare anche quelli maturati in Austria, Paesi Bassi, Lussemburgo, Portogallo, Spagna e Belgio, in quanto parti contraenti della Convenzione Europea.
Ciò a conferma che, se da un lato il nuovo Accordo ha fornito maggiori tutele ai lavoratori migranti, ampliando l'ambito soggettivo di applicazione e prevedendo disposizioni più favorevoli in materia di distacco sia per i lavoratori subordinati che per gli autonomi, dall'altro si è assistito ad una riduzione delle ipotesi di totalizzazione ai fini del perfezionamento dei requisiti assicurativi e contributivi necessari per l'accesso alla pensione.

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