L'esperto rispondePrevidenza

Il calcolo per l'uscita con l'opzione donna

La domanda

La legge 8 agosto 1995 n. 335, all’articolo 1, comma 19, precisa che: «Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità, sono sostituite da un'unica prestazione denominata pensione di vecchiaia».E, al successivo comma 40, aggiunge che per gli stessi trattamenti pensionistici sono riconosciuti alcuni periodi figurativi (tra l’altro a favore delle lavoratrici madri circa il «requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19» appena citato). Tali agevolazioni sono applicabili nel caso di pensionamento con l’opzione donna?

L’articolo 1, comma 9, della legge 243/2004 prevede l’accesso alla pensione di anzianità con 57 anni e 3 mesi di età anagrafica e 35 anni di contributi. I requisiti devono essere perfezionati in maniera tale che, al 31 dicembre 2015, la lettrice possa accedere alla pensione tenuto conto anche della finestra mobile di 12 mesi. I requisiti sono 58 anni e 3 mesi e con una finestra mobile di 18 mesi nel caso delle lavoratrici autonome.Il comma 40 dell’articolo 1 della legge 335/1995, prevede che, a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 (pensione contributiva pura) pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo, la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di trasformazione del montante contributivo in quota C di pensione, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.Tuttavia, tali benefici sono applicabili esclusivamente nei confronti dei soggetti contributivi puri, cioè coloro che sono privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995. Pertanto, come confermato dall’Inps con il messaggio 219/2013, tali agevolazioni non sono estensibili alle lavoratrici che accedono alla pensione di anzianità con il regime sperimentale delle “donne optanti”.

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