Previdenza

Rivalutati gli indici per il calcolo delle pensioni

di Arturo Rossi

Via libera ai coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili e del coefficiente di rivalutazione per i montanti contributivi in base alla legge 335/1995; sono stati comunicati dall'Inps con messaggio 20 ottobre 2015, numero 6462.

Con la circolare 7 ottobre 2015, numero 167 erano stati illustrati i nuovi criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante, utile per quantificare le pensioni o le quote di pensione da calcolare con il sistema contributivo, in seguito alle novità introdotte dal Dl 65/2015, e parzialmente modificati, in fase di conversione, dalla legge 109/2015.

In maniera specifica, è stato inserito all'articolo 1, comma 9, della legge 335/995, il seguente periodo: «In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del presente articolo non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive».

Il tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti il 2014, risulta pari a -0,001927; per le pensioni con decorrenza nell'anno 2015 il coefficiente di rivalutazione da utilizzare per i montanti contributivi relativamente all'anno 2014, è pari a 1,00.

È da ricordare che, il montante contributivo individuale relativo alle pensioni, alle quote di pensione, nonché ai supplementi da liquidare con il sistema contributivo deve essere calcolato, rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre di ciascun anno per il coefficiente previsto per l'anno successivo.

Per le pensioni con decorrenza 2015, al montante, così determinato, deve essere aggiunta la contribuzione relativa all'anno 2014 e quella eventualmente versata nel 2015, anteriore alla decorrenza della pensione. Per quanto riguarda il coefficiente di rivalutazione relativo all'anno 2015, da utilizzare per le pensioni con decorrenza nell'anno 2016, facendo comunque riserva di comunicare il relativo indice, si rammenta che il comma 1-bis del medesimo articolo 5, introdotto dalla legge di conversione, ha previsto che in sede di prima applicazione non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive.

L'istituto comunica anche i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili, per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi con decorrenza nell'anno 2015; i coefficienti si riferiscono sia alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (foglio 1 dell'allegato) che alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 (foglio 2 dell'allegato); i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2015 da utilizzare per il calcolo delle quote di pensione di soli lavoratori delle gestioni di spettacolo e sport relative alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993 (foglio 3 dell'allegato).

Le procedure di liquidazione delle pensioni delle gestioni private, pubbliche e sport e spettacolo sono state aggiornate con i criteri illustrati; le pensioni, liquidate in via provvisoria con decorrenza dal 2 gennaio 2015 e con il coefficiente di rivalutazione relativo all'anno 2014 inferiore a 1 devono essere ricostituite a cura delle sedi periferiche Inps.

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