Previdenza

I termini per le domande di riscatto o computo del personale statale si adeguano alla speranza di vita

di Fabrizio Bonalda

Con messaggio 7101/2015, l'Inps fornisce dei chiarimenti in merito ai termini previsti dall'articolo 147, del Dpr 1092/1973 per la presentazione delle domande di riscatto/computo del personale statale, prodotte a norma degli articoli 11,12,13 e 14 della medesima norma, anche alla luce delle modifiche introdotte dal Dl 201/2011 (riforma Fornero).

Va ricordato che, ancora con circolare 38/2004, l'ex-Inpdap, per consentire la determinazione dell'importo della pensione comprensiva di tutti i periodi computabili a domanda già in sede di cessazione, aveva disposto che il personale delle amministrazioni statali che cessa dal servizio per motivi diversi dai limiti di età può esercitare la facoltà di riscatto/computo dei periodi o servizi in costanza di attività lavorativa ovvero entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora la cessazione avvenga per limiti di età, la domanda deve essere presentata almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite previsto per la cessazione.

A tale proposito l'Inps, nel confermare quanto disposto con la citata circolare 38/2004, precisa che il limite di età previsto per la cessazione, dopo la riforma Fornero del 2011, va inteso in senso dinamico per effetto dell'adeguamento dei requisiti alle variazioni della speranza di vita accertate dall'Istat. Così in caso di cessazione per limiti di età, la domanda di riscatto/computo deve essere presentata almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento di tale limite. Tale termine, previsto in 65 anni per coloro che hanno raggiunto il diritto a pensione entro l'anno 2011, risulta di 66 anni e 3 mesi nel 2015 e 66 anni e 7 mesi nel 2016.

Viene poi confermato che tutte le istanze volte alla valorizzazione di periodi o servizi riscattabili ai sensi di norme diverse dal Dpr 1092/1973 dovranno essere considerate utilmente prodotte, indipendentemente dalle cause di cessazione, purché presentate entro 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro o dalla morte dell'iscritto. Si tratta di fattispecie diverse quali, ad esempio, quelle previste dai Dlgs 564/1996 e 184/1997; nello specifico:
- periodi di aspettativa in base alla legge 26/1980, chiesti per seguire il coniuge che svolge attività lavorativa all'estero;
- periodi di sospensione del rapporto di lavoro in base a norme di legge o di contratto (max 3 anni);
- periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro in caso di lavori discontinui e stagionali;
- periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa non coperti da contribuzione obbligatoria nei casi di lavoro a tempo parziale verticale, orizzontale e ciclico;
- periodi prestati all'estero presso Paesi non legati all'Italia da convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale;
- il diploma universitario, di laurea e di specializzazione;
- il dottorato di ricerca;
- i periodi corrispondenti all'astensione facoltativa per maternità collocata temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro.

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