Previdenza

Canali differenziati per ricollocarsi

di Gianni Bocchieri


Non tutti coloro che sono privi di occupazione devono prendere contatto con i centri per l'impiego (Cpi) per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did) e per la stipula del patto di servizio. In particolare, non devono farlo coloro che finora hanno richiesto la superata certificazione dello status disoccupazione solo per fruire di prestazioni di carattere sociale subordinate alla condizione di non occupazione. Oltre a questa importante precisazione che evita di relegare i Cpi all'esecuzione di attività esclusivamente burocratico-certificatorie, ci sono molte altre indicazioni operative fornite dalla circolare 34/2015 del ministero del lavoro emanata ieri, dopo quella dell'Inps (circolare 194/2015).

Innanzitutto la circolare precisa che sono due le componenti costitutive dello status di disoccupazione: la componente di carattere soggettivo di essere privi di impiego e la componente di carattere oggettivo di aver effettuato la dichiarazione della propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.

Per quanto riguarda l'accertamento dello status di disoccupazione, in assenza del portale nazionale delle politiche del lavoro che dovrà essere costituito dall'Anpal, la circolare individua due modalità per i disoccupati non percettori di prestazioni di integrazione al reddito. La prima è quella del rilascio della Did recandosi di persona presso il centro per l'impiego. La seconda è quella telematica, attraverso i sistemi informativi regionali esistenti. Invece, per i percettori di indennità di sostegno al reddito, la circolare precisa che essi non dovranno rilasciare nessuna Did, in quanto la loro domanda di prestazione presentata all'Inps equivale al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, come precisato dal decreto e ribadito dalla circolare.

Inoltre, sempre in attesa della realizzazione del sistema informativo unico, la circolare precisa che le Regioni dovranno aggiornare le schede anagrafiche e professionali (Sap) dei disoccupati che hanno presentato la Did presso i Cpi o attraverso sistemi regionali disponibili e dovranno provvedere a inoltrarle al nodo di coordinamento nazionale, attraverso il canale di cooperazione applicativa già sperimentato con il programma Garanzia giovani (secondo gli standard tecnici indicati dal decreto ministeriale 30 ottobre 2007 e dall'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2014).

Le Did dei disoccupati percettori di prestazioni di integrazione al reddito, rappresentate dalle domande di Aspi, Naspi, Asdi, Dis-coll e indennità di mobilità, saranno rese accessibili massivamente attraverso un altro canale di cooperazione applicativa che dovrà coinvolgere l'Inps e le stesse Regioni e non attraverso la banca dati percettori, come indicato dalla circolare 194/2015 dell'istituto di previdenza.

Per quanto riguarda la stipula del patto di servizio, la circolare distingue ancora tra disoccupati percettori e non percettori di forme di sostegno al reddito. I primi dovranno recarsi al Cpi di domicilio indicato nella domanda inoltrata. Tutti gli altri utenti (si veda tabella allegata) potranno scegliere qualunque centro per l'impiego su tutto il territorio nazionale, in ossequio al principio secondo cui i servizi al lavoro e le misure di politica attiva devono essere disponibili a tutti i residenti sul territorio nazionale, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza. Sebbene la circolare non lo precisi, per coerenza, dovranno essere gli stessi Cpi di domicilio a dover convocare i disoccupati percettori di prestazioni di integrazione al reddito che non prendono contatto con loro per la stipula del patto di servizio, nei 15 giorni successivi la presentazione della domanda all'Inps.

Invece non convince dal punto di vista giuridico il tentativo di recuperare l'abrogata disciplina della conservazione dello status di disoccupato contenuta nel Dlgs 181/2000 e ora prevista solo per il mantenimento delle prestazioni di sostegno al reddito, che consentiva di considerare disoccupate anche le persone che svolgevano un'attività lavorativa purché ne derivasse un reddito annuo inferiore a 8.000 euro nel caso di lavoro subordinato o parasubordinato e a 4.800 euro in caso di lavoro autonomo.

Infine, continua a mancare una definizione di offerta “congrua”, soprattutto con riferimento alla tipologia contrattuale e alla durata minima che una proposta di lavoro deve avere per poter rispondere al parametro della congruità.

Le indicazioni fornite dalla circolare

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