Previdenza

Pensioni italiane in regime internazionale decurtate se il titolare non notifica

di Andrea Costa

I titolari di pensioni italiane in convenzione internazionale – ovvero determinate in base ai contributi che il contribuente ha versato sia in Italia, che all'estero – che nel corso del 2016 raggiungeranno l'età pensionabile prevista dai regimi assicurativi esteri, riceveranno dall'Inps una richiesta di comunicazione delle notizie relative alla loro situazione pensionistica estera, alla quale dovranno necessariamente rispondere compilando il modello “SOSP/TM1”.

Lo ha annunciato l'Inps, con il messaggio 166/2016, evidenziando che, laddove tale modulo non dovesse pervenire tempestivamente presso le proprie sedi, non si procederà più al pagamento del trattamento minimo, e, a partire dal mese successivo a quello in cui il contribuente compie l'età di pensionamento, si provvederà alla semplice liquidazione della pensione calcolata sulla base dei contributi versati. Per coloro che hanno compiuto la suddetta età nel mese di dicembre 2015, l'integrazione verrà sospesa dal mese di febbraio 2016, consentendo così un maggior periodo per la restituzione della relativa dichiarazione.

I riferimenti normativi ricollegabili a questo adempimento sono riconducibili alla legge 153/1969 che, nel regolare i criteri di attribuzione dell'integrazione al trattamento minimo delle pensioni, ha stabilito, al comma 3 dell'articolo 8, che, con riguardo alle pensioni in regime internazionale, occorre tenere conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico di organismi assicuratori di Paesi legati all'Italia da accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale.

Le difficoltà operative di tale previsione erano già da allora evidenti, considerando che, stante le differenze in materia di maturazione dei requisiti pensionistici nei vari Stati, era oltremodo complicato venire a conoscenza dell'avvenuta concessione di una pensione a carico dell'organismo estero interessato. Al fine di porre rimedio all'aggravio di lavoro dei propri uffici, con la circolare 27/1991 l'Inps ha adottato, a partire dal 1991, il criterio della sospensione dell'erogazione al trattamento minimo per tutte quelle pensioni in regime internazionale i cui titolari avessero raggiunto l'età pensionabile prevista dal Paese estero. Seguendo tale criterio, l'integrazione al trattamento minimo spettante in via provvisoria, deve essere sospesa dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile estera.

Con riferimento all'anno corrente, con il messaggio 166/2016, l'Inps ha comunicato di aver proceduto, a livello centrale, all'invio delle richieste di comunicazione delle notizie relative alla situazione pensionistica estera dei titolari di pensione in convenzione internazionale residenti all'estero e in Italia, che nel corso del 2016 raggiungeranno l'età pensionabile prevista dai regimi assicurativi esteri.

I pensionati dovranno comunicare quanto richiesto compilando l'apposito modulo allegato alla richiesta, dichiarando di essere titolari o meno di pensione estera, riportando informazioni che, allo stato della tecnologia informatica e delle procedure implementate tra le autorità previdenziali dei vari Paesi convenzionati, ci si aspetterebbe siano già a disposizione dell'istituto.

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