Previdenza

Depenalizzato il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali fino a 10mila euro

di Silvano Imbriaci

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legislativo 8/2016 (disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 67/2014), è stata attuata la delega già prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 67/2014 che aveva inteso trasformare in illecito amministrativo il reato previsto dall'articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre 1983.

Il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti attualmente è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032,91 euro, e il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

Varie volte la giurisprudenza aveva preso in esame la questione della effettiva rilevanza penale di questa fattispecie in presenza di violazioni dell'obbligo per somme di modesta entità, e dunque sulla effettiva incostituzionalità della stessa per la mancata previsione di una soglia minima di punibilità (anche in considerazione del fatto che la diffusione di questo reato contribuiva non poco ad aggravare il carico dell'indagine e dell'accertamento in sede penale dei fatti).

Anche per questi motivi il legislatore si era determinato all'emanazione di una specifica norma, contenuta nella legge delega 67/2014, volta a ridisegnare la fattispecie dell'omessa ritenuta in materia previdenziale, mediante la sua trasformazione in illecito amministrativo, sia pur limitando tale trasformazione alle condotte omissive non eccedenti i 10.000 euro annui, e comunque preservando il principio secondo cui il datore di lavoro non avrebbe risposto a titolo di illecito amministrativo in presenza di versamento entro tre mesi dalla contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

Nonostante la norma di delega fosse abbastanza chiara sulle intenzioni del legislatore, ancora di recente la III sezione della Cassazione penale (sentenza 18654/2015) ha ritenuto che la mancata previsione, nel testo ancora vigente, di una soglia minima di punibilità costituiva elemento non tale da far sospettare di illegittimità costituzionale la norma incriminatrice. In particolare, l'omesso versamento di ritenute previdenziali non poteva equipararsi all'analogo reato in materia fiscale (articolo 10 bis del Dlgs 74/2000, norma che, questa sì, pone un limite di punibilità all'omesso versamento di ritenute fiscali per un ammontare superiore a 50.000 euro), essendo le due fattispecie profondamente diverse, per oggetto, per condotta e per struttura. Basti pensare che le ritenute erariali non versate confluiscono nella fiscalità generale, mentre le somme contributive hanno diversa e specifica finalità, essendo destinate ad alimentare il sistema assistenziale e previdenziale.

Tale atteggiamento non si pone comunque in contraddizione con la scelta effettuata dal legislatore, anche e soprattutto per le note esigenze di deflazione dei giudizi penali, di introdurre una soglia minima di rilevanza penale anche nell'omissione delle ritenute previdenziali. In particolare, l'articolo 2, comma 1 bis del Dl 463/1983, come riformulato nel 2016, prevede ora la punibilità dell'omesso versamento delle ritenute in questione per un importo superiore a 10.000 euro annui (reclusione fino a tre anni e multa fino a 1.032 euro). Quindi, per queste condotte non cambia la natura criminosa della condotta.

Per i casi in cui l'importo omesso è inferiore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro, fermi restando, in ogni caso, la non punibilità e il non assoggettamento a sanzione amministrativa per il datore di lavoro che provvede al versamento delle ritenute non versate entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

Con la pubblicazione del decreto legislativo diventa effettiva l'abolitio criminis che, come si ricorda, in via interpretativa qualche giudice di merito ha ritenuto di poter far risalire già alla pubblicazione della legge delega. L'articolo 8 del Dlgs 8/2016 precisa comunque che le disposizioni che hanno introdotto le sanzioni amministrative sostitutive si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso, salvo il giudicato penale (in presenza di sentenza penale irrevocabile, sarà il giudice dell'esecuzione a revocare la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è più previsto dalla legge come reato e adottando i conseguenti provvedimenti: senza particolari formalità - ex articolo 667, comma 4 del codice di procedura penale).

L'articolo 9 dello stesso decreto legislativo, in proposito, illustra le modalità con cui verranno trasmessi gli atti dei procedimenti penali ancora aperti all'autorità amministrativa, e quali saranno gli esiti dei procedimenti penali in corso. Per quanto riguarda la competenza, a partire dal 6 febbraio 2016 (data di entrata in vigore della norma) l'accertamento e successiva imposizione della sanzione amministrativa costituirà materia attribuita al ministero e alle direzioni del Lavoro (articolo 7, comma 3, lettera a del Dlgs 8/2016), attraverso i medesimi flussi informativi e di indagine ad oggi utilizzati (servizi ispettivi) e ciò potrebbe comunque portare, scomparsa la sanzione penale, a un maggiore contenzioso in opposizione di fronte al giudice civile, anche con riferimento alla permanenza della condizione di non punibilità rappresentata dal versamento, successivo alla contestazione, delle ritenute previdenziali da parte del datore di lavoro.

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