Previdenza

Al via l’esame delle domande di pensione per l’opzione donna «prorogata»

di Pietro Gremigni

L'Inps può prendere in considerazione le domande di pensione di anzianità di quelle lavoratrici rientranti nel regime della cosiddetta opzione donna purché abbiano maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2015.
Lo precisa l'Inps con la circolare 45/2016 con la quale l'istituto riepiloga alcune delle altre novità previdenziali contenute nell'ultima legge di stabilità.


Opzione donna - Le lavoratrici che hanno maturato entro il 31 dicembre 2015, 35 anni di anzianità contributiva unitamente a 57 anni e 3 mesi di età se subordinate, oppure 58 anni e 3 mesi se autonome, hanno diritto alla pensione di anzianità, pur avendo quest'ultima decorrenza successiva cioè 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome. La pensione sarà calcolata con l'opzione per il sistema contributivo.
Le sedi Inps procederanno alla lavorazione delle domande di pensione di anzianità in regime sperimentale presentate dalle lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2015 e la cui decorrenza della pensione si colloca successivamente.


Pensione anticipata - La legge di stabilità 2016 ha retrodatato il beneficio della non penalizzazione per chi va in pensione anticipata con meno di 62 anni di età in vigore fino al 31 dicembre 2017, anche alle pensioni con decorrenza dal 2012 in poi (e non più solo dal 2015 come previsto dalla precedente legge di stabilità del 2015).
Tuttavia per i ratei di pensione liquidati fino al 31 dicembre 2015 rimane ferma la trattenuta, mentre per i ratei da liquidare da gennaio 2016 non è più applicata la penalizzazione.
Pertanto le pensioni anticipate per gli infra sessantaduenni con decorrenza 2012, 2013, 2014 e 2015, dal 1° gennaio 2016 non avranno più la riduzione, senza possibilità però di ottenere il rimborso per le trattenute effettuate nei predetti anni.
La ricostituzione pensionistica avverrà pertanto senza riconoscimento di interessi o arretrati per i ratei relativi a periodi precedenti alla data del 1° gennaio 2016.


Amianto - La legge di stabilità ha posticipato al 31 dicembre 2016 il termine (il precedente è scaduto il 30 giugno 2015) per la domanda all'Inps per il riconoscimento della maggiorazione contributiva ai fini del diritto alla pensione.
In particolare la richiesta riguarda i lavoratori che abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefìci previdenziali.
Gli interessati sono più precisamente, come indica la circolare 45/2016, coloro che hanno ottenuto in via giudiziale definitiva l' accertamento dell'avvenuta esposizione all' amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali.

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