Previdenza

Riscatto della laurea e del congedo parentale compatibili dal 2016, anche per periodi precedenti

di Enrico Brandi

È possibile richiedere il riscatto dei periodi di congedo parentale o astensione facoltativa intervenuti al di fuori dal rapporto di lavoro e periodi di frequenza universitaria finalizzati all'acquisizione della laurea.

L'Inps, con la circolare 44/2016, commenta l'abrogazione della norma del Dlgs 503/1992, operata dall'ultima legge di stabilità, che aveva sancito l'incompatibilità dei due riscatti nel corso della vita lavorativa. Infatti sotto il precedente regime le due facoltà di riscatto erano alternative e pertanto l'esercizio di una precludeva l'altra a prescindere, peraltro, da entità ed eventuali sovrapposizioni dei periodi riscattati.

La cumulabilità delle facoltà opera anche con riferimento “a periodi” precedenti il 1°gennaio 2016, nel senso che le domande di riscatto presentate a decorrere dal 1° gennaio 2016, potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data.

Invece per le domande presentate prima del 1° gennaio 2016 vale sempre il regime di incumulabilità tra le due facoltà di riscatto oneroso, anche se la circolare 44 precisa che le domande pendenti al 1° gennaio 2016 dovranno essere definite d'ufficio dalle competenti strutture territoriali come se presentate alla data del 1° gennaio 2016, con onere calcolato a tale data.

Va aggiunto che i periodi oggetto dell'eventuale doppio riscatto non devono essere coincidenti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©