Previdenza

Pensione di vecchiaia con il cumulo e periodi esteri

di Pietro Gremigni

Ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia in regime di cumulo può essere considerata utile anche la contribuzione estera maturata in Paesi in cui si applicano i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, oppure in Paesi extracomunitari legati all'Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale.
L'Inps, con il messaggio 1094 del 9 marzo 2016, ha affrontato una serie di questioni legate all'applicazione del regime di cumulo gratuito dei periodi assicurativi in funzione ella maturazione della pensione di vecchiaia.
Con tale sistema la legge 228/2012 ha previsto la facoltà di cumulare ai fini del raggiungimento dei 20 anni di anzianità contributiva i contributi versati in più gestioni previdenziali, salvo quella delle Casse professionali e purché in una di queste gestioni non sia già maturato un diritto autonomo alla pensione.
La pensione si perfeziona poi con il compimento dell'età pensionabile, oggi pari a 66 anni e 7 mesi per gli uomini e 65 anni e 7 mesi per le donne.
Ciascuna gestione calcola il proprio pro rata in base al sistema di calcolo vigente nello stesso periodo, sistema che quindi può essere anche in parte retributivo, aspetto, questo, che rende ai fini della misura della pensione questo meccanismo più conveniente della totalizzazione, anch'essa gratuita.


Contributi esteri – È possibile, come detto, sommare ai fini del predetto sistema di cumulo anche i periodi di lavoro all'estero ai soli fini della maturazione dei 20 anni di anzianità contributiva anche se nel paese straniero hanno già dato luogo alla liquidazione di una pensione, fermo restando il minimo di contribuzione per l'accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria pari ad 1 anno, o dalle singole convenzioni bilaterali.
Tuttavia, l'interessato che perfeziona il diritto alla pensione di vecchiaia in una delle gestioni grazie alla contribuzione estera non può conseguire la pensione in regime di cumulo in applicazione della legge n. 228 del 2012, perché in questo modo avrebbe maturato il diritto autonomo alla pensione in una delle gestioni predette.
Se l'assicurato è già titolare di una pensione di vecchiaia in cumulo e successivamente intende valorizzare periodi contributivi esteri collocati temporalmente prima della decorrenza della pensione e non utilizzati in sede di prima liquidazione, qualora tali periodi determinino la maturazione di una pensione autonoma in una gestione cumulata, l'Inps procederà alla revoca della pensione di vecchiaia in cumulo dalla decorrenza originaria e all'eventuale recupero, ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile, delle somme a tale titolo indebitamente corrisposte nei limiti del termine decennale di prescrizione.


Iscrizione alla gestione separata – Se l'interessato al cumulo è iscritto da ultimo alla gestione separata, dovrà essere rispettata, ai fini del pensionamento di vecchiaia col cumulo, l'ulteriore requisito che la pensione liquidabile non sia inferiore al cosiddetto importo soglia, fissato ad 1,5 volte l'assegno sociale.
In questi casi se la pensione di vecchiaia in cumulo è ottenuta grazie al computo dei periodi esteri, l'importo del pro-rata estero dovrà essere sommato all'importo della pensione in liquidazione per verificare se il trattamento complessivo spettante al pensionato, così calcolato, non sia inferiore all'importo soglia. Ciò deriva dalla regola secondo cui una pensione contributiva per chi ha iniziato a contribuire dal 1996 in poi o di un iscritto alla gestione separata, alimentata da contributi esteri, può essere maturata solo se si verifica il superamento dell'importo soglia, tenendo conto anche del pro rata estero. Tale regola si applica anche nell'ipotesi, esaminata dal messaggio Inps 1094/2016, di pensione di vecchiaia maturata col cumulo di più periodi di cui l'ultimo nella gestione separata.

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