Previdenza

Lavori usuranti: invio del modello posticipato al 30 aprile 2016

di Luca Vichi

Il ministero del Lavoro, con la nota 31 marzo 2016, prot. n. 1874, comunica che l’invio del Modello Lav_us, con riferimento alle attività lavorative svolte nell'anno 2015, potrà avvenire entro il 30 aprile 2016.
Si ricorda come tale adempimento sia attuativo di quanto previsto dall'art. 2, comma 5, e dall'articolo 5, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 67/2011 nonché dall'art. 6 del D.M. 20 settembre 2011 (emanato ai sensi dell'art. 4 dello stesso D.Lgs n. 67/2011) in materia di lavori usuranti e faticosi.

Comunicazione annuale

L'articolo 6 del D.M. 20 settembre 2011 stabilisce come il datore di lavoro sia tenuto annualmente a comunicare alla Direzione provinciale del lavoro e all'ente previdenziale interessato, in via telematica e con riferimento alle attività lavorative svolte nell'anno precedente:
- il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni di cui alle lettere da a) a d), comma 1, articolo 1 del D.Lgs. n. 67/2011;

- l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici.

Termine per l'invio e deroga per l'anno 2016
La nota ministeriale 28 novembre 2011, prot. n. 4724 ha precisato che, in assenza di specifiche indicazioni da parte del legislatore, il termine ultimo per l'invio della comunicazione annuale è fissato al 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
Come anticipato, con riferimento alle attività lavorative svolte nell'anno 2015, il termine ultimo per l'invio del modello LAV-US viene posticipato al 30 aprile 2016.

Lavoratori rientranti nelle lettere da a) a d), comma 1, articolo 1 del D.Lgs n. 67/2011
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del DM 19 maggio 1999 (lavori in galleria, cava o miniera, lavori in cassoni ad aria compressa, lavori svolti in qualità di palombaro, ecc…);
b) lavoratori notturni suddivisi in:
- lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;

- al di fuori dei casi di cui sopra, lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
c) lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena" cioè lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa INAIL di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al D.Lgs n. 67/2001 impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia;
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

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