Previdenza

Dirigenti industria, il versamento dei contributi slitta al 30 giugno

di Cristian Callegaro

Entro il 30 giugno (il consueto termine del 31 maggio di ogni anno è quest'anno prorogato di un mese, come riportato nel sito istituzionale) le aziende industriali che hanno in forza dirigenti sono tenute a versare la contribuzione annua destinata alla Gestione Separata Sostegno al Reddito.
Rispetto agli scorsi anni, in riferimento ai quali il contributo ammontava a 100 euro, quest'anno la contribuzione è pari a 200 euro per ciascun dirigente in servizio, come previsto dall'accordo del 30 dicembre 2014; non è prevista, invece, alcuna quota contributiva a carico dei dirigenti.
La contribuzione complessiva viene calcolata per ciascun dirigente iscritto all'assicurazione obbligatoria nel mese di gennaio (riferito all'anno per cui si compie il versamento del contributo integrativo).
Collegandosi al sito web della GSR-FASI www.dirigenti-gsr.it e accedendo all'area riservata con le credenziali dell'azienda, sarà possibile:
-Dichiarare il numero dei dirigenti in forza nel mese di gennaio 2016;
-Trasmettere, appena in possesso, come previsto dalle modalità regolamentari, l'Attestazione della denuncia contributiva relativa al periodo gennaio 2016 rilasciata dall'INPS (cd. “DM2013 virtuale”);
-Richiedere e stampare il bollettino bancario freccia da utilizzare per il versamento dell'importo dovuto.
-Versare l'importo dovuto entro il 30 giugno 2016 (proroga).
Il bollettino precompilato è scaricabile accedendo alla home page aziendale dalla home page del sito, fornendo Username e la password aziendale. Il bollettino freccia può essere utilizzato presso qualsiasi sportello bancario in contanti o in addebito sul proprio conto e nella maggior parte delle procedure di home banking.
Per quanto riguarda il regime contributivo e fiscale della quota contributiva, sul sito istituzionale si informa che, in attesa di ottenere un parere ufficiale da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, si ritiene corretto:
-Ai fini previdenziali, l'assoggettamento al contributo di solidarietà del 10% L. 166/91 (D. Lg.vo 314/97, art. 6, comma 4 lettera F);
-Ai fini fiscali, trattandosi di un contributo solidaristico parametrato al numero dei dirigenti in servizio, lo stesso non costituisce materia imponibile per il dirigente in quanto non riconducibile e quindi estraneo al suo reddito di lavoro.

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