Previdenza

Al via i benefici previdenziali in caso di esposizione all’amianto per gli addetti al materiale rotabile

di Pietro Gremigni

Ai lavoratori del settore della produzione del materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, è riconosciuto il beneficio previdenziale dell'incremento dell'anzianità contributiva, purché l'Inail rilasci la necessaria certificazione tecnica.
In attuazione dell'ultima legge di stabilità è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto interministeriale attuativo del 12 maggio 2016 che stabilisce le regole procedurali per il riconoscimento del beneficio.


Destinatari - Si tratta degli addetti del settore della produzione del materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto. Gli stessi soggetti, inoltre, non devono essere titolare di pensione.


Beneficio - Il periodo di lavoro prestato durante le operazioni di bonifica dall'amianto, indicato nella certificazione tecnica che dovrà essere rilasciata dall'Inail, viene moltiplicato per il coefficiente di 1,25 previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 257/1992. Questo beneficio deve essere fruito una sola volta da parte degli interessati, rispetto al medesimo periodo.


Procedura - Gli interessati devono avere presentato domanda all'Inps entro il 1° marzo 2016, così come previsto dall'articolo 1, comma 277, della legge 208/2015.
L'Inps deve tempestivamente trasmetterla all'Inail che, a sua volta, dovrà emettere la certificazione (positiva o negativa) relativa la periodo di esposizione all'amianto e inviarla all'Inps.
Una volta in possesso della certificazione dei periodi interessati, l'Inps informerà gli interessati sull'accoglimento della richiesta comunicando in alternativa:
1) la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico (in ogni caso non precedente al 1° gennaio 2016), qualora sia accertato il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni indicate e sia verificata l'esistenza della relativa copertura finanziaria;
2) il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria e, in tal caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento verrà indicata con successiva comunicazione dell'Inps;
3) il rigetto della domanda di accesso al beneficio, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni.
In caso di insufficienza delle risorse, l'Inps, in base al monitoraggio, procederà a differire la decorrenza dei trattamenti pensionistici tenendo conto della data di maturazione dei requisiti e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

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