Previdenza

Cassa ordinaria: intervento ad ampio raggio ma solo se la crisi è passeggera

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Spesso la cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) costituisce, per le aziende che stanno attraversando una temporanea congiuntura sfavorevole, il primo ammortizzatore sociale a cui ricorrere. Si tratta di uno strumento ad ampio spettro riguardante, in genere, tutti i datori di lavoro industriali che interviene, a sostegno dei dipendenti, nelle situazioni di crisi di breve durata e di natura transitoria con esclusione dei casi in cui le aziende cessano l’attività produttiva.

L’informativa alle organizzazioni sindacali e l’eventuale esame congiunto sono propedeutici all’accesso alla cassa. La norma prevede che la procedura sindacale si debba esaurire in 25 giorni, ridotti a 10 per le imprese che occupano sino a 50 dipendenti. Per le aziende edili e lapidee industriali e artigianali, la procedura si applica solo in fase di proroga che segue la prima concessione e comunque quando si superano le 13 settimane di Cigo.

Legittimate a concedere la cassa sono le sedi dell’Inps, essendo state soppresse le commissioni provinciali. Con il Dm 95442/2016 (e circolare Inps 139/2016) sono stati introdotti nuovi criteri di concessione. Un ruolo fondamentale, nella fase di ammissione, viene svolto dalla relazione tecnica dettagliata, resa obbligatoriamente sotto forma di atto di notorietà, in cui l’azienda deve fornire gli elementi che rendono lecito l’utilizzo dello strumento: l’impresa deve indicare le ragioni che hanno indotto la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, avendo cura di dimostrare che l’attività continua. La relazione va presentata anche per le richieste di proroga. I requisiti, considerati imprescindibili, sono sottoposti al vaglio dell’Inps che ne valuta la sussistenza.

Le aziende interessate presentano domanda telematica all’istituto di previdenza indicando le cause della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e la durata presunta dell’evento, allegando una lista nominativa dei dipendenti interessati dalla sospensione o riduzione. Inoltre, si deve fornire il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale. L’istanza deve essere presentata entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Il pagamento della Cigo ai dipendenti viene eseguito, di norma, dal datore di lavoro il quale recupera le somme anticipate tramite conguaglio con i contributi dovuti all’Inps. Rispetto al passato, il legislatore ha stabilito dei termini perentori per il conguaglio o le richieste di rimborso. Il conguaglio delle somme anticipate deve avvenire entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga che racchiude la scadenza dell’intervento Cig. Se il provvedimento di concessione è successivo alla scadenza della Cig, il termine decorre dalla data del provvedimento. Il pagamento diretto, da parte dell’istituto di previdenza, è limitato ai casi di comprovate difficoltà aziendali.

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