Previdenza

Al via a Trento il reddito di attivazione (per chi ha esaurito la Naspi)

di Michele Regina

L'Inps con la circolare 20 ottobre 2016, n. 192 informa dell'avvio delle procedure relative alla erogazione del Nuovo Reddito di Attivazione (NuovoRA) istituito dalla Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, in sostituzione o ad integrazione dell'ASDI.
Per tale erogazione è stata stipulata una apposita convenzione tra l'Inps e la Provincia di Trento, con la quale sono stati definiti i destinatari, i requisiti di accesso, la durata, la decorrenza e l'importo della prestazione, la modalità di presentazione della domanda, la provvista economica e i rapporti, sia amministrativi che tecnici, tra l'Istituto e la Provincia Autonoma, necessari alla gestione della prestazione in parola.
Per poter beneficiare della prestazione occorre essere residenti nel territorio della Provincia di Trento al momento della domanda di NuovoRA, e possedere i seguenti requisiti:
a. essere in stato di disoccupazione ed aver sottoscritto il Progetto personalizzato presso il Centro per l'impiego, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Decreto interministeriale 29 ottobre 2015;
b. aver fruito della NASpI per la sua durata massima, come previsto dal DLgs 22/2015 , e non aver percepito la stessa in forma anticipata;
c. essere ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpI;
d. non aver maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, o per l'assegno sociale;
e. essere in possesso di una attestazione dell'ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell'indicatore pari o inferiore ad euro 8.000. Per prestazione che si pone temporalmente a cavallo di due annualità, ai fini del mantenimento della prestazione è necessario aggiornare l'ISEE entro la fine del mese di gennaio. In assenza di aggiornamento della D.S.U. l'erogazione viene sospesa.
Si sottolinea, altresì, che in presenza delle condizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, ai fini della richiesta del NuovoRA, può essere utilizzata una attestazione dell'ISEE corrente. Nel caso l'ammontare dei trattamenti ai fini NASpI, percepiti prima della richiesta del NuovoRA, sia valorizzato in tutto o in parte nella componente reddituale dell'ISEE, ovvero dell'ISEE corrente, tale ammontare, diviso per il valore della scala di equivalenza applicata nel calcolo dell'ISEE, è sottratto dall'INPS dal valore dell'ISEE medesimo, ai soli fini della valutazione del possesso del requisito per la concessione del NuovoRA;
f.aver usufruito del NuovoRA per non più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI, e comunque per non più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.
La prestazione dura sei mesi e la domanda va presentata per via telematica ovvero tramite patronato, oppure tramite Contact Center Integrato INPS-INAIL, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal termine della NASPI.
Per tutti gli eventi riferiti al periodo intercorrente tra il 1° maggio 2015 e la pubblicazione della circolare in discorso il termine di trenta giorni decorre a far data dalla pubblicazione della stessa circolare .
L'importo giornaliero del NuovoRA è pari al 75% dell'ultima indennità giornaliera di NASpI percepita, non comprensiva degli eventuali ANF. L'indennità giornaliera di NASpI presa a riferimento per il calcolo è definita negli stessi termini previsti per l'ASDI.
In presenza di figli a carico l'importo del Nuovo RA è incrementato .
L'importo mensile del NuovoRA viene determinato moltiplicando il predetto importo giornaliero per 30 giorni, indipendentemente dal numero di giorni compresi nel mese solare di interesse, con l'esclusione del mese di febbraio, per il quale si considereranno 28 o 29 giorni.
Sul NuovoRA non sono erogati Assegni al Nucleo Familiare.
L'erogazione del NuovoRA viene sospesa per le seguenti fattispecie :
a) mancato aggiornamento della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE entro il 31 gennaio dell'anno di percezione della prestazione ,In caso di mancato riscontro al 31 gennaio della presentazione della nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica, l'erogazione viene sospesa dal primo febbraio;
b) nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, dalla quale derivi un reddito superiore al minimo annuo escluso da imposizione fiscale, ma con durata dell'attività lavorativa inferiore a 6 mesi ;
c) nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, con durata dell'attività lavorativa inferiore a 6 mesi, in mancanza di presentazione del NuovoRA com e per 30 giorni dall'invio dello stesso;
d) scadenza del periodo di validità dell'ISEE corrente, se entro i successivi due mesi di validità dello stesso non è presentata una nuova DSU: in tal caso, l'erogazione viene sospesa per 30 giorni ed il percettore di ASDI è invitato a presentare la nuova DSU per l'ISEE o l'ISEE corrente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di sospensione.
L'importo del NuovoRA è ridotta:
- pari ad i un quarto di una mensilità in caso di mancata presentazione per la prima volta del percettore, in assenza di giustificato motivo, alla convocazione da parte del Centro per l'impiego competente;
- di una intera mensilità in caso di mancata presentazione per la seconda volta o mancata partecipazione, per la prima volta, alle iniziative di orientamento;
- dell'80% del reddito previsto in caso di nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, dalla quale derivi un reddito inferiore al minimo annuo escluso da imposizione fiscale, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro o in caso di avvio di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, dalla quale si ricavi un reddito al disotto della soglia di imposizione fiscale;
- per avvio di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, dalla quale si ricavi un reddito che corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015).
In tal caso l'indennità è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.
L'evento è comunicato con NuovoRA-com entro un mese dall'inizio della attività.
Il beneficiario del NuovoRA decade dalla prestazione nelle seguenti ipotesi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, anticipato o assegno sociale;
c) inizio di una attività lavorativa subordinata, o in forma autonoma o di impresa individuale, senza provvedere entro trenta giorni alle comunicazioni rispettivamente previste dagli articoli 9, commi 2, 3 ed articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, salvo che la durata del rapporto di lavoro subordinato sia inferiore a sei mesi;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità o alla pensione di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per il mantenimento del NuovoRA;
e) perdita dello stato di disoccupazione per instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi, il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale ;
f) superamento del valore massimo della soglia ISEE ( 8.000 euro) a seguito dell'aggiornamento entro il 31 gennaio della DSU scaduta ;
g) superamento valore massimo della soglia ISEE ( 8.000 euro) a seguito del ricalcolo ISEE per rioccupazione;
h) mancata presentazione di una nuova DSU, entro i 30 giorni dalla richiesta, a seguito della scadenza di validità dell'ISEE corrente;
i) spirare del termine del 31 gennaio e, dopo la sospensione, mancata presentazione di una nuova DSU, entro i 30 giorni dalla richiesta;
j) mancata comunicazione dei redditi da lavoro autonomo e da impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, da parte dei beneficiari esentati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso;
k) violazione delle regole di condizionalità quali :
- mancata presentazione per la terza volta alla convocazione del servizio per l'impiego per l'appuntamento previsto nel progetto personalizzato;
- mancata partecipazione per la seconda volta, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui al progetto personalizzato;
- mancata partecipazione alle iniziative di politica attiva o di attivazione, formazione o riqualificazione professionale;
- mancata accettazione di una offerta di lavoro congrua, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo numero 150 del 2015.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©