Previdenza

Comulo esteso alle pensioni anticipate

di Fa.V.

Interessanti sono le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 al cumulo gratuito delle contribuzioni accreditate nelle diverse gestioni previdenziali .

Il cumulo consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata dell’Inps, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione.

Tale possibilità può essere esercitata qualora i richiedenti non siano già titolari di trattamento pensionistico diretto in una delle predette gestioni. La facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti è finalizzata a consentire ai lavoratori iscritti presso le citate forme di assicurazione il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, ovvero dei trattamenti di inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Dal 2017 il cumulo è stato esteso anche ai trattamenti pensionistici anticipati con 41 anni 10 mesi di contributi per le lavoratrici, 42 anni 10 mesi per gli uomini. Tali requisiti dal 2019 saranno oggetto di ulteriore adeguamento alla speranza di vita.

Tuttavia, con riferimento ai lavoratori delle pubbliche amministrazioni e al personale degli enti pubblici di ricerca che si avvalgono del cumulo modificato dal 2017, è previsto che i termini di pagamento delle indennità di fine servizio/rapporto decorreranno dal compimento dell’età prevista per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia (e quindi 66 anni 7 mesi fino al 31 dicembre 2018).

Inoltre è stata introdotta una disciplina transitoria volta a regolare gli eventuali recessi per coloro che hanno ricongiunzioni in corso. La domanda potrà essere presentata – entro dodici mesi – solo da coloro che non hanno perfezionato il pagamento integrale dell’importo dovuto. Tuttavia la restituzione sarà effettuata dopo 12 mesi dalla richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. È precluso il recesso qualora la ricongiunzione abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.

La possibilità di recesso è stata prevista anche per coloro che hanno manifestato la volontà di accedere alla pensione facendo ricorso alla totalizzazione nazionale. Anche in questo caso la rinuncia può avvenire a condizione che il procedimento amministrativo non sia ancora concluso. Infatti il cumulo contributivo si presenta come alternativa alla totalizzazione.

Si ricorda che in regime di totalizzazione i pro rata pensionistici vengono calcolati con le regole del sistema contributivo puro salvo che, in una delle gestioni, non si sia perfezionato un diritto autonomo a pensione, nel qual caso, limitatamente a tale gestione, sarà applicato il criterio di calcolo proprio (retributivo/misto).

In regime di cumulo i pro quota vengono calcolati con riferimento alle anzianità contributive e alle retribuzioni e contribuzioni accreditate nelle singole gestioni. Fino alla fine del 2016 non era possibile utilizzare i contributi accreditati presso le Casse dei libero professionisti (ancorché la loro presenza non costituisse ostacolo all’utilizzo del cumulo in presenza di almeno due ulteriori contribuzioni). Inoltre può esercitarsi il nuovo cumulo anche se in una delle gestioni interessate dal cumulo stesso sia stato raggiunto un diritto autonomo a pensione.

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