Previdenza

Assegni senza tagli da inflazione

di Fabio Venanzi

È in dubbio il recupero del conguaglio negativo relativo alla perequazione 2014, nonostante le indicazioni contenute nella circolare 8 pubblicata ieri, con cui l’Inps ha fornito istruzioni in merito al rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per il 2017. In realtà, si tratta di un non-rinnovo, considerato che l’inflazione previsionale 2017, rispetto al 2016, è pari a zero.

Nelle istruzioni, l’istituto di previdenza fa il punto sul mancato conguaglio negativo della perequazione definitiva 2014, rispetto a quella provvisoria. Infatti, in sede di rinnovo delle pensioni per il 2015, fu stimato un adeguamento dello 0,30% mentre quella definitiva fu accertata nella misura dello 0,20 per cento. Il recupero non fu effettuato poiché la perequazione prevista per l’anno successivo era nulla e quindi con la legge di Stabilità per il 2016 fu differito al 2017. Di conseguenza l’Inps ha provveduto a sospendere il recupero del differenziale, che era stato - in via previsionale - impostato per le mensilità di gennaio e febbraio 2016.

Tuttavia anche il rinnovo delle pensioni per il 2017 non ha dato la possibilità di compensare il saldo negativo, poiché i valori di quest’anno sono identici a quelli dello scorso anno. Di conseguenza, i recuperi secondo l’Inps dovrebbero essere effettuati, relativamente ai ratei corrisposti nel 2015, in massimo quattro rate, dalla mensilità di aprile 2017, con il limite minimo di 1 euro per ciascuna rata. Tuttavia, proprio ieri, il ministero del Lavoro ha comunicato di aver preparato un emendamento al Milleproroghe per estendere al 2017 la norma che ha già sospeso il recupero nel 2016.

Un altro aspetto importante, sul fronte pensionistico 2017, riguarda il cambio di tassazione. Infatti, per effetto della legge di Bilancio 2017, la tassazione dei redditi da pensione è stata alleggerita rispetto all’anno precedente per gli under 75.

Le pensioni, per le quali i beneficiari avevano richiesto un’aliquota fissa di tassazione, deve essere ripresentata poiché ha validità annuale. Il caso in esame può riguardare coloro che godono, oltre di un trattamento pensionistico, anche di altri redditi e richiedono una maggiore trattenuta fiscale con il fine di non avere conguagli fiscali annuali in sede di dichiarazione dei redditi particolarmente onerosi.

Sulle pensioni a cui è stata applicata fino a dicembre 2016 la tassazione a maggiore aliquota fissa, in assenza del rinnovo della richiesta è stato ripristinato il diritto alle detrazioni fiscali personali. Qualora il conguaglio fiscale non sia stato effettuato in misura corretta con le rate messe in pagamento nel corso del 2016, sulle rate di gennaio e febbraio 2017 saranno recuperate le differenze a debito. In questo caso potrebbe scattare una clausola di salvaguardia per cui, ai beneficiari di importo annuo complessivo di pensioni fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro, sarà applicata la rateizzazione fino a novembre 2017, senza l’applicazione di interessi. Ciò al fine di non gravare troppo su una singola rata pensionistica.

Sempre da gennaio viene meno il contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici di importo superiore a quattordici volte il trattamento minimo, corrispondente a 7.026,46 euro mensili, introdotto nel 2014 per un triennio, i cui risparmi erano destinati al finanziamento delle prestazioni erogate in favore dei lavoratori salvaguardati. Con la mensilità di marzo 2017 saranno effettuati gli eventuali conguagli a debito o credito, ove le trattenute non siano state effettuate in misura congrua rispetto alle somme effettivamente corrisposte nell’anno.

Gli importi principali

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