Previdenza

Giornalisti, diffusi dall’Inpgi i nuovi valori previdenziali per il 2017

di Paolo Rossi

L'Inpgi comunica, con la circolare 1 del 16 gennaio 2017, i minimali di retribuzione per l'anno 2017 della gestione sostitutiva dell'Ago, le aliquote e il massimale imponibile 2017 della gestione separata autonomi, fornendo contestualmente un quadro delle altre novità che da quest'anno impattano sulla rateazione debiti contributivi, sull'ex trattamento di mobilità e relativa contribuzione, sulla contribuzione volontaria e sulla procedura Dasm.

Gestione sostitutiva Ago
Nonostante l'Istat abbia rilevato, anche sullo scorso anno, una variazione dei prezzi al consumo negativa tra il 2016 e il 2015 (- 0,1%), per effetto della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016), le prestazioni previdenziali e assistenziali e i parametri ad esse connessi, restano invariati. Dunque nessun effetto penalizzante per le prestazioni, ma ovviamente nemmeno miglioramenti nei trattamenti: la misura per l'anno 2017 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute è confermata in misura pari a quella dell'anno 2016.
Nello specifico, i minimali retributivi previsti dall'articolo 7 del Dl 463/1983, a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono confermati in 47,68 euro giornalieri e 1.240,00 euro mensili. Con riguardo al minimale mensile, l'Inpgi ricorda che i rapporti di lavoro regolati dagli articoli 2 o 12 del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti (Fieg/Fnsi), ossia i lavoratori con qualifica di collaboratore o corrispondente non vincolati per contratto alla presenza quotidiana, le contribuzioni dovute all'Inpgi non potranno essere determinate su retribuzioni inferiori al suddetto importo minimo mensile.
Altro punto affrontato è quello della contribuzione aggiuntiva dell'1% in base all’articolo 3 ter della legge 438/1992. Relativamente all'anno 2017, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l'aliquota aggiuntiva dell'1% (interamente a carico del dipendente) è pari a 46.184,00 euro (importo pari alla 1^ fascia di retribuzione pensionabile). L'importo indicato, rapportato a mese, è di 3.849,00 euro (46.184 : 12= 3.849).

Rateazione dei debiti contributivi
In materia di versamenti rateali richiesti dai datori di lavoro e/o committenti, l'Inpgi avvisa che, per l'anno 2017, non sarà più richiesta la garanzia fideiussoria nei casi in cui il debito oggetto di rateazione sia inferiore a 45.256,00 euro e purché la durata del rateizzo non superi i 12 mesi. Per la rateazione di debiti contributivi oltre tali soglie, l'istituto dei giornalisti rimanda alle disposizioni contenute nella circolare 5 dell’1 ottobre 2008.

Abrogazione indennità di mobilità e relativa contribuzione
La riforma Fornero del 2012 (articolo 2, comma 71, della legge 92/2012) ha disposto l'abrogazione del trattamento di indennità di mobilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio 2017. L'abrogazione del trattamento comporta, dalla medesima data, la cessazione dell'obbligo di versamento del contributo ordinario di mobilità, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile. Al pari, sono abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Le agevolazioni contributive, disciplinate dall'articolo 8, commi 2 e 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 223/1991, troveranno applicazione fino alla loro naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016, anche se il termine di fruizione delle stesse dovesse scadere successivamente al 31 dicembre 2016. Per le assunzioni, le proroghe o le trasformazioni effettuate in data successiva al 31 dicembre 2016, il regime contributivo agevolato non potrà trovare applicazione.

Gestione separata
L'aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per l'anno 2017, sono confermate nelle seguenti misure:
Ivs: 26,00%
Prestazioni temporanee: 0,72 %
Totale: 26,72 %
Quota committente: 17,81 %
Quota giornalista: 8,91 %

L'aliquota contributiva dovuta, invece, dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, restano stabilite nelle misure indicate alla tabella che segue. Resta inteso che nel caso in cui un giornalista non sia assicurato in altre gestioni previdenziali, ma svolga due o più collaborazioni giornalistiche con diversi committenti, tutti i compensi dovranno essere assoggettati ad aliquota contributiva intera (v. precedente).
Ivs: 17,00%
Prestazioni temporanee: 0,00 %
Totale: 17,00 %
Quota committente: 11,33 %
Quota giornalista: 5,67 %

Per quanto riguarda, invece, i compensi per attività giornalistica svolta in forma autonoma diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative, resta confermata la misura del contributo integrativo del 2% a carico del committente (Dlgs 103/1996), da erogare direttamente al giornalista. Il contributo integrativo del 2% è dovuto anche se il giornalista è già pensionato e/o ultrasessantacinquenne.
Per i giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa la contribuzione è dovuta nel limite di un massimale contributivo annuo, che per l'anno 2017 è confermato in 100.324,00 euro (articolo 2, comma 18, della legge 335/1995).
L'accredito contributivo mensile del giornalista in collaborazione coordinata e continuativa può essere riconosciuto solo a condizione che il reddito annuo sia almeno pari a 15.548,00 euro (articolo 1, comma 3, della legge 233/1990). In caso il predetto minimale non fosse raggiunto, si procederà a una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione al contributo versato (il committente non ha alcun obbligo di adeguare al minimale l'imponibile sul quale calcolare i contributi).

Contribuzione volontaria
Per i giornalisti ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione, per l'anno 2017, gli importi minimi dovuti sono i seguenti:
- gestione sostitutiva dell'Ago (lavoro dipendente): 900,00 euro mensili;
- Gestione separata Inpgi (co.co.co. e/o co.co.pro): 336,86 euro mensili.
Per i liberi professionisti (con partita Iva, ritenuta acconto e/o cessione diritti autore) iscritti alla gestione separata Inpgi, il contributo volontario è pari all'importo del contributo soggettivo ed integrativo versato nell'ultimo anno (per la copertura integrale dell'anno di anzianità previdenziale è necessario che il contributo soggettivo volontario sia almeno pari a 1.554,80 euro annui).

Aggiornamenti procedura Dasm
Ai fini dell'utilizzo della procedura Dasm (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi dell'anno 2017, l'Inpgi ricorda che è necessario procedere all'aggiornamento dell'applicativo software, disponibile sezione “notizie per le aziende” del sito internet dell'Istituto www.inpgi.it

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